Avvisi di accertamento e di addebito

Accertamento parziale: la cassazione finalmente ne definisce i limiti

Accertamenti parziali

La Cassazione, con la ordinanza n. 29036 del 20/10/2021, precisa i confini dell’avviso di accertamento parziale e lo distingue da quello ordinario ex art 41 del D.p.r. n. 600/1973 ed ex art. 54 del D.p.r. n. 633/1972 (si veda anche la News del 19/05/2021).

Vi è accertamento parziale nel caso in cui l’atto si caratterizza da una minore (assente) attività valutativa da parte dell’Ufficio.

Definendo in tal modo l’avviso di accertamento parziale, la Cassazione crea un “freno” alla prassi degli uffici di dichiarare tutti gli avvisi parziali al fine poi di poter insistere con l’accertamento senza “complicazioni”, sempre nel rispetto dei limiti di decadenza dell’art. 43 del D.p.r. n. 600/1973.

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La tipologia degli accertamenti

Accertamento mosso dall’ufficio (ex art. 41 D.p.r. n. 600/1973)

L’ADE, se non sono state presentate le dichiarazioni o le stesse sono nulle, può, d’ufficio, ricostruire l’imponibile del contribuente, basandosi anche su semplici presunzioni (prive della gravità, precisione e della concordanza).

Accertamento analitico-contabile (ex art. 39, co. 1, a), b), c) e d), prima parte e co. 3 D.p.r. n. 600/1973)

Sul presupposto che un impianto contabile regolarmente tenuto possa garantire sufficientemente l’erario dal compimento di operazioni di evasione, si procede con tale accertamento basato sulle scritture contabili.

Accertamento analitico-induttivo (ex art. 39, co. 1, d) seconda parte e co. 3 D.p.r. n. 600/1973)

Anche questo accertamento si basa sull’attendibilità complessivo dell’impianto contabile, ma si considerano anche presunzioni semplici: più di una presunzione, devono essere precise e concordanti (con tali presunzioni si provano specifiche attività non dichiarate o l’inesistenza di specifiche passività).

Accertamento induttivo (ex art. 39, co. 2 e co. 3 D.p.r. n. 600/1973)

Tale accertamento presuppone la completa inattendibilità dell’impianto contabile (o l’assenza dello stesso) e le ulteriori circostanze tassativamente previste dal comma 2.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte con tale sentenza, come sopra indicato, ha posto un freno alla prassi degli uffici di utilizzare gli accertamenti parziali in luogo di quelli ordinari.

L’Agenzia, nel tentativo di riservarsi possibili attività di ulteriormente accertare, dichiara, oramai, tutti gli avvisi di accertamento come parziali. Inoltre, si precisa, che gli avvisi di accertamento a differenza di quelli ordinari non necessitano di un preventivo obbligatorio contraddittorio con il contribuente.

Sul punto la Suprema Corte:

“in questo ambito, va osservato che il legislatore ha precisato, come visto, che l’adesione del contribuente riguarda il processo verbale di constatazione che consenta l’emissione di accertamenti parziali previsti dall’articolo 41bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; dunque, è il riferimento ai presupposti per l’accertamento parziale che connota la particolare procedura deflattiva in esame; tenuto conto, quindi, della natura dell’accertamento parziale, va precisato che lo stesso è connotato dalla contestazione di un maggior debito di imposta, senza che emerga alcuna attività di tipo valutativo da parte dell’amministrazione finanziaria, profilo che, invece, attiene all’atto di accertamento ordinario;” (Cass. n.29036/2021)

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