
In risposta alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2021, il Legislatore, con la Legge di Bilancio per l’anno 2022, art. 1, comm1 14, 15 e 16, ha stabilità che dal 01 gennaio 2022 il contribuente che riceverà cartelle o altri atti del Riscossore non dovrà più corrispondere l’aggio.
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La Consulta, nel valutare la costituzionalità del meccanismo di calcolo dell’aggio, ha precisato tale onere serve per “coprire” i costi generali della struttura di riscossione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma ha anche affermato che tale modalità di aggio è discriminatoria per i contribuenti ed irragionevole nella sua formulazione.
In buona sostanza la Corte dava un “ultimatum” al Legislatore a cambiare tale aggio altrimenti lo avrebbe dichiarato in costituzionale
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Questo è il primo passo per il definitivo “assorbimento” da parte dell’Agenzia delle Entrate del soggetto Riscossore (Agenzia delle Entrate-Riscossione). Sempre in un’ottica di contenere i costi.
A carico del contribuente che riceverà una cartella o altro atto del riscossore rimarranno, però:
- Interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 D.p.r. n. 602/1973);
- Interessi di mora (art. 30 D.p.r. n. 602/1973);
- Le spese di notifica;
- Spese per iscrizione di ipoteche o fermi ammnistrativi.