Ruolo

Decreto Fisco-Lavoro: non sarà più possibile impugnare il ruolo

Impugnazione Ruolo

L’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 tra i diversi atti che si possono impugnare avanti ai Giudici Tributari vi è anche il Ruolo (si vedano anche le altre News relative al Ruolo, CLICCA QUI).

Il Ruolo è l’elenco dei debitori e delle somme dovute al fisco da ciascuno di essi (art. 10 D.p.r. n. 602/1673).

Esso, una volta sottoscritto, è il titolo esecutivo che giustifica l’invio delle cartelle (art. 12 e 25 D.p.r. n. 602/1973).

Orbene, in caso di mancata notifica delle cartelle, il contribuente, per difendersi dalla pretesa del Fisco, aveva due possibilità:

  1. attendere l’atto successivo alla cartella (intimazione, preavviso di ipoteca, pignoramento eccetera) e impugnare tale atto contestando anche le pretese della cartella non notificata (art. 19, co. 3, D.Lgs. n. 546/1992);
  2. andare dal Riscossore a ritirare l’estratto di ruolo ed impugnare questo chiedendo la cancellazione dei debiti riportati nelle cartelle non notificate.

Ora, con la definitiva conversione il legge del Decreto Fisco-lavoro sono stati proposti diversi novità e tra queste anche la “cancellazione” del Ruolo dalla lista dell’art. 19 D.Lgs. n. 602/1973. Ciò, agendo sull’art. 12 D.p.r. n. 602/1973).

Il contribuente per impugnare il ruolo deve dimostrare di avere uno degli interessi riportati nell’emendamento. In buona sostanza i ruoli si potranno impugnare solo se il contribuente dimostra che l’atto gli procura un pregiudizio per la partecipazione a gare d’appalto o per i pagamenti di €5.000,00 (anche tramite compensazione), oppure che tale ruolo gli comporterebbe la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Scarica qui il Decreto Fiscale-Lavoro convertito in legge:

Le novità sull’impugnazione del Ruolo sono:

E’ stato introdotto un nuovo comma all’art. 12 D.p.r n. 602/1973I requisiti, quindi, per impugnare, tramite l’estratto di ruolo, il ruolo o le cartelle dichiarate non notificate, saranno:

1. provare di avere un pregiudizio (o che si avrà) per la partecipazione a una procedura di appalto (*).

2. provare di aver subito (o che si subirà) un blocco dei pagamento da parte della Pubblica Amministrazione (**)

3. provare che si subisce (o che si subirà) una perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

* Si consideri che l’art. 80, co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 determina l’esclusione di un operatore economico da una procedura pubblica. Detta esclusione è obbligatoria in caso di “gravi” e “definitivamente accertate” irregolarità tributarie e contributive. Non vi è obbligo di esclusione dalla gara pubblica se le irregolarità NON sono “gravi” e NON sono “definitivamente accertate”. Per violazioni “gravi” si intende quelle che possono comportare il blocco dei pagamenti della P.A. ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973, quindi per violazioni di importo pari o superiori ad €5.000,00

** E’ riferito alla procedura del blocco dei pagamenti ex art. 48bis DPR n. 602/1973: iscrizioni a ruolo pari o superiori ad €5.000,00

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