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Serve la “prova di resistenza” per provare il difetto di competenza dell’Ufficio

Competenza territoriale

La Suprema Corte, con la Ordinanza n. 33287 del 11 novembre 2021, ha ribaltato il principio di incompetenza territoriale degli uffici fiscali che emettono l’atto.

Ogni ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha il potere di emettere un atto fiscale nei limiti della propria competenza territoriale.

Se viene emesso un atto da un ufficio che era territorialmente di competenza di altro ufficio, tale atto è nullo (vedi sulla incompetenza territoriale la News del 4/7/2019).

Tale principio è ribaltato da tale Ordinanza.

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Fattispecie oggetto dell’ordinanza

Una società impugnava un atto di contestazione delle sanzioni, per omesso versamento dell’IVA relativa all’anno 2005.

Tra i diversi motivi di impugnazione veniva sollevato anche il difetto di competenza dell’ufficio che ha emesso l’atto impugnato.

In buona sostanza, l’atto veniva emesso dall’ufficio di Roma 6, anche se competente era l’Ufficio di Roma 4 che ha svolto le verifiche fiscali ed ha formulato l’atto. Erano due Uffici della stessa organizzazione tributaria della medesima città.

La CTP accoglieva il ricorso della Società contribuente, ma la CTR riformava la decisione.

La CTR riteneva regolare la notifica dell’atto di contestazione e sosteneva che l’incompetenza territoriale veniva a configurarsi come vizio meramente formale che non incideva sul contenuto dell’atto impositivo, trattandosi dell’ambito dell’operatività di due Uffici della stessa città.

Avverso tale decisione ricorreva per Cassazione la società contribuente.

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La decisione della Cassazione

Sul punto la Cassazione ha svolto due analisi:

  1. Il difetto di competenza territoriale dell’organo che ha emesso l’atto deve essere fatto valere nel primo atto di costituzione dal contribuente;
  2. Il difetto di competenza deve essere supportato da una specie di “prove di resistenza”: il contribuente deve dare prova che l’atto formato da un soggetto incompetente è stato redatto con un contenuto diverso da quello che sarebbe stato se formato dall’ufficio competente (principio di natura di ritto amministrativo). vedi anche la News del 15/01/2020 e la News del 08/9/2018.

Se non vi sono tali due requisiti il difetto di competenza sarà solo un vizio formale che non comporta la nullità dell’atto impugnato.

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Tuttavia, è corretto aggiungere che la Cassazione ha emesso tale principio basandosi sulla fattispecie oggetto della causa: due uffici della stessa città.

Nel caso in cui un atto venga messo da un ufficio di una città diversa da quello competente, non si dovrebbe applicare tale principio essendo acclarato il difetto di competenza.

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