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Si può notificare via PEC anche un semplice.PDF, ma è sbagliato

PEC e firma digitale

La Suprema Corte, con la Ordinanza n. 39513 del 13 dicembre 2021, ha, addirittura, permesso al Riscossore di notificare la cartella, tramite PEC, allegando un semplice file .PDF (non PDF/A o p7m).

Per la Cassazione non vi è alcuna norma che impone che la copia della cartella, notificata su supporto informatico, abbia apposta la firma digitale (si veda anche Cass. n. 30948/2019 e Cass. n. 6417/2019).

Tuttavia, subito si precisa l’errore in cui è incorso il Supremo Consesso.

Vi è una norma espressa che prevede che un documento informatico debba avere la firma digitale. E’ l’art. 20, co. bis 1, del D.Lgs. n. 82/2005 (CLICCA QUI).

Tale norma prevede che, per poter avere efficacia scritta, al pari di un atto pubblico (vedi News del 3/09/2021), tale documento informatico deve avere la firma digitale.

In mancanza di firma il documento informatico è un semplice documento, inutilizzabile al fine probatorio se è, semplicemente, contestato dal contribuente in processo.

Tale sentenza è, però, utile perché inquadra importanti terminologie in riferimento alla notifica tramite PEC (per maggior info vedi il VADEMECUM informatico).

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Fattispecie oggetto dell’ordinanza

Una società contribuente impugnava l’intimazione di pagamento relativa a 32 cartelle di pagamento.

Veniva eccepita la non notifica di tali cartelle, particolare per quelle notificate tramite PEC, per nullità dell’allegato, per assenza di firma digitale.

La CTP e la CTR davano ragione alla società contribuente.

In particolare, la CTR annullava quattro cartelle per omesso deposito della ricevuta di consegna delle notificazioni a mezzo PEC.

Avverso tale sentenza ricorreva in Cassazione il Riscossore.

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La terminologia indicata nell’ordinanza (per maggiori info CLICCA QUI)

MESSAGGIO DI POSTA ELETTRONICADefinisce il messaggio di posta elettronica certificata, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati»
COPIA INFORMAT. di doc. ANALOGICO«copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico»   «una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo»
DUPLICATO INFORMATICO«duplicato informatico» parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario»
ATTO NATIVO DIGITALE«la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario»

per maggior info vedi il VADEMECUM informatico

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E’ probabile che la Cassazione sia giunta a tale contestabile conclusione, perché la società contribuente non si era costituita in giudizio.

Visto, inoltre, che il passaggio dell’ordinanza in commento, relativa alla sanabilità della nullità della cartella per “irritualità” (per mancanza di firma digitale), per raggiungimento dello scopo, non ha senso visto che la società contribuente non ha impugnato le cartelle, ma il successivo atto d’intimazione. Non vi è stata alcuna sanazione.

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