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Le novità del 2022 in materia di Riscossione tributi

Novità Riscossione 2022

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ed il Decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) si è concluso l’iter legislativo delle novità fiscali (in particolare sulla Riscossione) per l’anno 2022.

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Qui riportiamo una utile tabella che inquadra le principali novità fiscali per l’anno 2022 in tema di riscossione di tributi e contributi.

PAGAMENTO DELLE CARTELLERelativamente alle cartelle notificate dall’01/9/2021 al 31/3/2022, il termine per il pagamento delle somme NON è più di 60 giorni, ma di 180 giorni.
Tale nuovo termine ha effetto anche ai fini dell’inizio del pignoramento (art. 50 D.p.r. n. 602/1973) e per l’applicazione degli interessi di mora (art. 30 D.p.r. n. 602/1973).
Dal 01/4/2022 tornerà il termine di 60 giorni per il pagamento delle cartelle.
ATTENZIONE che per le impugnazioni delle cartelle rimane sempre il termine dei 60 giorni.
Il nuovo termine per i pagamenti NON vale per gli avvisi di accertamento immediatamente esecutivi e per gli avvisi di addebito INPS.
NON IMPUGNABILITA’ DEL RUOLOL’art. 3-bis del D.L n. 146/2021 ha modificato l’art. 12 del D.p.r. n. 602/1973, prevedendo la non impugnabilità del ruolo (in contrasto con la decisone: Cass. SS. UU. n. 19704/2015).
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BLOCCO DEI PAGAMENTI DELLA P.A. E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTOL’art. 1, co. 653 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha previsto che la procedura di blocco dei pagamenti della P.A. (ex art. 48bis DPR n. 602/1973) NON opera in relazione ad erogazioni di somme relative ai contributi a fondo perduto della legislazione d’emergenza, come quelli erogati per la pandemia Covid (dal D.L. 34/2020 ai DL. Sostegni ed altri).
AGGIO PER LA RISCOSSIONEEffetto dell’intervento della Corte Costituzionale (Sent. n. 120/2021), che aveva rigettato la questione di illegittimità dell’aggio del Riscossore, ma aveva dato un “ultimatum” al legislatore, è stato quello di eliminare tale aggio.
L’aggio in questione è quello disciplinato dall’art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999.
Pertanto, il Riscossore non potrà più pretendere l’aggio in proporzione alle somme richieste (rimarrà a carico del contribuente solamente al spese per le notifiche).
Esso potrà solamente aver diritto alla copertura di effettive spese sostenute.
Tale cancellazione dell’aggio decorre dalla consegna del ruolo (cartelle di pagamento) o dalla trasmissione telematica del flusso di debito (per gli accertamenti o per gli avvisi di addebito INPS) dal 01/01/2022.
PAGAMENTO SPESE PROCESSUALIL’art. 5-octies del D.L. 146/2021 (Decreto Fisco-Lavoro) modifica l’art. 15 D.Lgs. 546/1992.
Si prevede che, in caso di condanna alle spese di lite, la refusione deve avvenire solo nei confronti della parte assistita vincitrice oppure verso l’avvocato che si sia dichiarato antistatario.

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