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Le novità del 2022 sui bonus edilizi. Proroga per il superbonus 110

Bonus Edilizi

Con la Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) ed il Decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) il legislatore ha riordinato e riproposto parte dei Bonus edilizi (vedi anche la News del 22/12/2021).

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Proroga interventi di recupero del patrimonio edilizioViene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1, del DPR n. 917/1986, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Proroga della detrazione c.d. “bonus mobili”Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, il c.d. “bonus mobili” (art. 16, co. 2, del D.L. n. 63/2013).
Per le spese sostenute nel 2022 rilevano a tal fine gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dal 1° gennaio 2021.
Il limite massimo di spesa detraibile è pari a: ‐ €10.000, per le spese sostenute nel 2022; ‐ €5.000, per le spese sostenute nel 2023 o 2024.
Proroga bonus antisismici (sismabonus)Viene prorogato, con riguardo alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, il sismabonus (di cui ai co. 1-bis ss. dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013).
Le spese riguardano tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche il c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al co. 1-septies.
Proroga bonus energetica (ecobonus)Viene prorogata, alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 e all’art. 14 del D.L. n. 63/2013.
In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024, altresì, le detrazioni del 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1 dell’art. 14 del D.L.n. 63/2013.
Proroga superbonus 110%Per quanto concerne il superbonus del 110% è stato rimodulato il termine finale dell’agevolazione (inizialmente previsto fino al 30 giugno 2022), differenziandolo come di seguito precisato:
‐ al 31 dicembre 2025 (con aliquota del 110% sino al 31 dicembre 2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati:
1.da condomìni;
2.da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al trattino precedente (c.d. “interventi trainati”);
3.da ONLUS (organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale);
al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
al 31 dicembre 2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni si stanno effettuando interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
La “Legge di bilancio 2022” introduce alla disciplina del superbonus 110% anche altre novità:
‐ l’obbligatorietà del visto di conformità anche nel caso di fruizione del superbonus diretta in sede di presentazione della detrazione fiscale (730/Redditi PF)
‐ il rinvio ad un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica (da emanarsi entro il 9 febbraio 2022)
‐ la specificazione che i prezzari individuati dal DM 6 agosto 2020 “Requisiti” (ossia i prezzari regionali e i prezzari DEI) possono essere applicati anche ai fini del rilascio dell’attestazione di congruità sulle spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico (agevolate con il superbonus o il “semplice” sismabonus), nonché per quelle sostenute per interventi di rifacimento delle facciate esterne (agevolate con il bonus facciate) e per quelle sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio (agevolate con la detrazione IRPEF 50%).
Proroga “bonus facciate”La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”) è prorogata anche alle spese sostenute nell’anno 2022, ma con una riduzione dell’aliquota dal 90% al 60%.

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