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Impugnazione ruolo: occhio alla notifica delle cartelle

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Con la CTR della Lombardia, con la sentenza n. 1024 del 15 marzo 2021, ancor prima della modifica legislativa (si veda la News del 02/12/2021), la Commissione ha dato importanti indicazioni in caso di impugnazione del ruolo.

Nel caso di specie la CTR ha dichiarato inammissibile l’impugnazione valutando l’impostazione del ricorso introduttivo.

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La decisione

Un contribuente impugnava pretese tributarie portate da varie cartelle di pagamento ed avvisi di accertamento tramite l’estratto di ruolo.

Sempre in riferimento a tali pretese tributarie aveva anche formulata richiesta di definizione agevolata.

La CTP rigettava il ricorso affermando: “Il ricorrente ha impugnato un estratto di ruolo in presenza di cartelle di pagamento e di un avviso di accertamento tempestivamente notificati. Il ricorso avverso un estratto di ruolo deve ritenersi inammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/92, non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili. La Cassazione ha riconosciuto l’ammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo e la sottesa cartella esattoriale nella sola ipotesi in cui l’avviso di accertamento e le cartelle non siano notificate, ipotesi non verificatasi nel caso di specie. Si osserva che la notifica delle cartelle esattoriali è tempestiva, come anche l’avviso di accertamento”

Per la CTP tale impugnazione non rientrerebbe nell’elenco dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

Successivamente, interpellata la CTR, viene meglio esplicitato il motivo per cui tale impugnazione del ruolo non rientrerebbe nell’elenco dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.

Nel corso del processo il Riscossore (centro Operativo di Pescara in particolare) ha prodotto copia delle relate delle cartelle dove vi era indicato: notificato nelle mani proprie del contribuente.

Tale dichiarazione è stata posta in essere da un pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Pertanto, tale dichiarazione di consegna fa piena prova fino a querela di falso (per maggiori info sulla querela di falso vedi la News del 3/9/2021).

Di conseguenza la semplice dichiarazione del contribuente, negli atti processuali, di disconoscimento della firma non è atto idoneo a togliere pubblica fede a tale dichiarazione. Quindi, la cartella si ha come notificata e il ricorso risulta inammissibile.

Il contribuente avrebbe dovuto, quindi, formulare querela di falso, unico procedimento capace di togliere fede pubblica ad atti di un pubblico ufficiale (dando per scontato che il Riscossore abbia prodotto in giudizio, quantomeno, una copia autentica di tali relate delle cartelle).

Pertanto, la CTR arriva alla seguente conclusione:

“Una volta riconosciuta la correttezza nel procedimento di notificazione delle cartelle di pagamento, deriva come conseguenza la inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. Come correttamente rilevato dai giudici di primo grado nella parte motiva, l’impugnazione dell’estratto di ruolo non può costituire (…) per contestare gli atti presupposto, eludendo termini e modi di impugnazione, in violazione del disposto di cui all’art. 19 D.Lgs. 546/92.” (CTR Lombardia n. 1024/2021)

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Tale sentenza è anche uno spunto per analizzare la tanto acclamata impugnazione del ruolo, ora limitata dal legislatore.

Anche ammettendo valida l’impugnazione del ruolo (le novità legislative, si veda la News del 02/12/2021, sembrano essere alquanto incostituzionali), tale strategia d’impugnazione è sempre soggetta alla difficoltà di “convincere” il giudice che si impugna il ruolo per far annullare cartelle che, “oggi”, si dichiarano non notificate.

Se invece si impugna l’atto successivo a tali cartelle, l’ “introduzione” del ricorso è più agevole.

Per di più, impugnare il ruolo comporta il continuo pericolo di essere sottoposti ad una possibile dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nel caso in cui il Riscossore riesca a provare la corretta notifica delle cartelle (considerando che la prescrizione dei tributi, dopo la notifica delle cartelle, è di competenza del Giudice ordinario Cass. SS. UU. n. 34447/2019 e Cass. SS. UU. n. 7822/2020), non vi sarebbe altra conseguenza che l’inammissibilità del ricorso con oggetto il ruolo, per tardività.

Invece, nel caso in cui si impugni l’atto successivo alle cartelle di pagamento, in caso di prova di notifica delle cartelle sottostanti non vi sarebbe una declaratoria di inammissibilità, ma, al massimo, di infondatezza. Questo indice sulla condanna alle spese.

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