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INPS, Gestione separata: non vi è automatismo tra mancata compilazione quadro RR e occultamento doloso dei contributi

Prescrizione INPS e sospensione per Dolo

La Cassazione, con la sentenza n. 1293 del 17 gennaio 2022, (si veda anche Cass. n. 2490 del 27 gennaio 2022) sta cambiando l’orientamento della giurisprudenza su prescrizione contributi INPS e sospensione della stessa per mancata comunicazione dei redditi all’Istituto Previdenziale.

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In breve.

La prescrizione dei contributi INPS si prescrive in 5 anni (per maggiori info, CLICCA QUI).

Tuttavia, tale termine viene sospeso (quindi dura di più anni: si veda anche la News del 28 aprile 2021 su dolo e sospensione prescrizione INPS) se l’INPS “non è messa nelle condizioni” di conoscere il reddito del contribuente sul quale calcolare i contributi.

Tale “non mettere nelle condizioni” l’INPS di conoscere si concretizza con la mancata compilazione del QUADRO RR della dichiarazione dei redditi.

In tale modo l’INPS poteva pretendere il pagamento di contributi per termini maggiori di 5 anni, anche di 10 o 15 anni.

Tale sentenza della Cassazione, però, analizza la questione e pone dei limiti oltre i quali tale dolo (per mancata compilazione del QUADRO RR) non si applica e rimane la prescrizione quinquennale:

  • Se sussiste un quadro d’incertezza tra l’applicazione della Gestione separata INPS e altro regime previdenziale (ad esempio quello della Cassa Avvocati, della Cassa Commercialisti, eccetera);
  • un inammissibile automatismo tra mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo: quindi sarà l’INPS che dovrà provare tale dolo oltre la semplice indicazione che non è stato compilato il QUADRO RR.

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La fattispecie

Una contribuente, praticante avvocato, non era iscritta alla Gestione Separata INPS e non era neppure iscritta alla Cassa Previdenziale Forense.

L’INPS, di conseguenza, iscriveva d’ufficio la contribuente alla Gestione Separata INPS.

Il praticante avvocato, però, impugnava tale iscrizione d’ufficio, anche per prescrizione dello stesso credito dell’INPS.

I Giudici di merito, pur considerando legittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata, dichiaravano il diritto dell’INPS prescritto per il trascorrere dei 5 anni di prescrizione.

Per la Corte d’Appello non viera dolo ex art. 2941 c.c. n. 8 e quindi escludeva la sospensione del termine di prescrizione.

Ricorreva in Cassazione l’INPS con diversi avvocati, ma la Cassazione rigettava il ricorso.

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La decisione

Come sopra indicato, la Cassazione con tale sentenza da’ un limite all’agire dell’INPS nell’applicazione della sospensione della prescrizione per dolo, ex art. 2941 c.c n. 8, apponendo dei “paletti”, di cui il principale è l’esclusione dell’automatismo. Precisamente:

“con la pretesa di affermare un inammissibile automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo, già escluso da questa Corte (v. Cass. nr. 7254 del 2021, in motivazione); 13. per tali ragioni, il primo motivo di ricorso dell’INPS va dichiarato inammissibile” (Cass. n. 1293/2022)

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