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Costi pubblicitari sproporzionati non possono essere dedotti perché non inerenti

Costi pubblicitari e inerenza

La Cassazione, con la sentenza n. 2597 del 28 gennaio 2022, ha statuito il principio che le spese di pubblicità di enorme entità, rispetto alle dimensioni dell’impresa non sono deducibili, perché non inerenti.

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La fattispecie oggetto della sentenza

Ad una società esercente intermediazione nel commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco veniva contestata una spesa pubblicitaria di €210.000,00 per una unico servizio. L’avviso di accertamento notificato veniva impugnato dalla società contribuente che veniva in parte accolto dalla CTP.

La CTR, però, riformò la sentenza e confermò integralmente l’atto impugnato.

La società contribuente impugno la sentenza avanti la Cassazione.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, innanzitutto, ha precisato che per le spese inerenti si richiede una valutazione qualitativa e non quantitativa, anche se i costi anti-economici sono stati, dalla medesima Corte, ritenuto indizio dell’assenza di inerenza degli stessi.

Inoltre, viene precisato che non esiste una nozione giuridica del concetto di inerenza.

L’articolo 109 comma 5 del TUIR individua un principio posto a fondamento del reddito d’impresa. L’inerenza deve essere meglio considerata come un concetto “pre-giuridico” che delinea il collegamento tra la spesa e il programma d’impresa del contribuente.

In riferimento alla deducibilità dei costi per la determinazione del reddito d’impresa, che non è sufficiente, invece, che l’attività rientra in una di quelle previste nello statuto sociale.

E’ il contribuente che ha l’onere di dimostrare che l’operazione sia inserita in una specifica attività imprenditoriale e destinata, almeno in astratto, a generare un lucro in proprio favore, anche futuro.

Infine, la Cassazione ha precisato, in modo innovativo con le precedenti sentenze, che anche se l’inerenza richieda non già un giudizio ex post sull’effetto della spesa in termini di ricavi conseguiti (dovendosi tener conto del rischio d’impresa), essa bensì è una valutazione prognostica dell’impatto della stessa sull’attività commerciale, laddove questa evidenzi la sproporzione del costo emergerebbe comunque l’estraneità del componente negativo rispetto al reddito d’impresa.

Quindi se la spesa sostenuta è sproporzionata con il valore reale dell’impresa, tale spesa non è inerente e non può essere dedotta.

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