Contributo Unificato Tributario

Il pagamento del contributo unificato, si prescrive in 10 anni

Contributo Unificato e prescrizione

La Cassazione, con l’ordinanza n. 2999 del 01 febbraio 2022, ha stabilito e chiarito che la tassa per l’iscrizione a ruolo di una causa (il Contributo Unificato), si prescrive nel termine ordinario di 10 anni.

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Il contribuente, nell’impugnare una cartella con oggetto il mancato pagamento del Contributo Unificato (si veda News del 31/05/2021) per una causa civile, ha eccepito che a tale tassa si applica la disciplina delle sanzioni amministrative ex Legge n. 698 del 1981 ed ex art. 20 D.Lgs. N. 472/1997 (si veda la News del 2/11/2020).

Per tale ragione si dove applicare il termine quinquennale di prescrizione

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La Cassazione, invece, dopo aver distinto tra le cause introdotte prima del 2010 e quelle successive, ha statuito che il Contributo Unificato è un tributo (in particolare una tassa), pertanto si deve applicare il termine ordinario di prescrizione: 10 anni.

Precisamente:

Questa Corte ha avuto modo di statuire che il contributo unificato ha natura di “tributo erariale”, che la parte è tenuta a versare detto contributo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo, per finanziare le spese che l’amministrazione della Giustizia deve sopportare per la trattazione e la decisione della controversia, (…) ha natura di obbligazione tributaria: (…) Da tali considerazioni discende che l’obbligo di pagamento non può che essere soggetto al termine di prescrizione decennale”. (Cass. n. 2999/2022)

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