Il pagamento del contributo unificato, si prescrive in 10 anni
Contributo Unificato e prescrizione

La Cassazione, con l’ordinanza n. 2999 del 01 febbraio 2022, ha stabilito e chiarito che la tassa per l’iscrizione a ruolo di una causa (il Contributo Unificato), si prescrive nel termine ordinario di 10 anni.
Il contribuente, nell’impugnare una cartella con oggetto il mancato pagamento del Contributo Unificato (si veda News del 31/05/2021) per una causa civile, ha eccepito che a tale tassa si applica la disciplina delle sanzioni amministrative ex Legge n. 698 del 1981 ed ex art. 20 D.Lgs. N. 472/1997 (si veda la News del 2/11/2020).
Per tale ragione si dove applicare il termine quinquennale di prescrizione
La Cassazione, invece, dopo aver distinto tra le cause introdotte prima del 2010 e quelle successive, ha statuito che il Contributo Unificato è un tributo (in particolare una tassa), pertanto si deve applicare il termine ordinario di prescrizione: 10 anni.
Precisamente:
“Questa Corte ha avuto modo di statuire che il contributo unificato ha natura di “tributo erariale”, che la parte è tenuta a versare detto contributo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo, per finanziare le spese che l’amministrazione della Giustizia deve sopportare per la trattazione e la decisione della controversia, (…) ha natura di obbligazione tributaria: (…) Da tali considerazioni discende che l’obbligo di pagamento non può che essere soggetto al termine di prescrizione decennale”. (Cass. n. 2999/2022)
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