Notifica

Notifica, alle Sezioni Unite la validità della “consegna a mani” dell’atto

Notifica e Sezioni Unite

La Cassazione, con l’Ordinanza iterlocutoria n. 3984 del 08 febbraio 2022, ha rinviato alle Sezioni Unite della Suprema Corte se prevale la “consegna a mani proprie” del destinatario in luogo della notifica dell’atto stesso presso il domicilio processuale eletto.

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Le norme in questione

Art. 17, co. 2, D.Lgs. n. 546/1992: “2. L’indicazione della residenza o della sede e l’elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

Art. 16, co. 2 e co 3, D.Lgs. n. 546/1992: “2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall’art. 17.

3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto, ovvero all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.”

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Il contrasto giurisprudenziale

La Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha individuato un contrasto processuale in riferimento ad un precisa fattispecie:

se nel corso del processo una parte elegge domicilio processuale, (ex art. 17, co. 2, D.Lgs. n. 546/1992) è valida lo stesso la consegna dell’atto processuale in altro luogo anche se ritirato “a mani” dal destinatario (art. 16, co. 3 e co. 3, D.Lgs. n. 546/1992)?

Prevale la notifica al domicilio eletto oppure quella della notifica “a mani proprie”?

Primo orientamento

E’ valida la consegna dell’atto al destinatario “a mani proprie” anche se era stato eletto domicilio processuale nel corso del processo. Valgono tutte e due.

Precisamente:

La Corte, in dette decisioni, ha ritenuto che l’elezione di domicilio non escluda affatto la legittimità della opzione all’alternativa forma di notificazione prevista dalla norma in esame – vale a dire la consegna in mani proprie -, prevalendo la disciplina processuale tributaria sulle disposizioni di cui agli artt. 170 e 330 cod.proc.civ.” (Cass. n. 3984/2022).

Secondo orientamento

La notifica “a mani proprie” dell’atto, invece della notifica presso il procuratore nel domicilio processuale eletto, comporti nullità della notifica stessa (nullità naturalmente sanabile oppure rinnovabile).

Precisamente:

Ciò in quanto, l’espressione “consegna a mani proprie” viene interpretata secondo detta lettura esegetica, come sistema di “notifica” subalterna rispetto all’elezione di domicilio, richiamando la ratio decidendi posta a fondamento dell’arresto delle S.U. del 2014, antecedente, tuttavia, alla successiva sentenza chiarificatrice delle S.U. del 2016 (v.Cass., Sez. 5, n. 8426 del 31/03/2017, che ha affermato l’applicazione del disposto dell’art. 330 c.p.c. nel giudizio tributario; Cass. sez V, n. 15450 del 13.06.2018 che ha affermato la nullità della consegna a mani dell’atto di appello in presenza di elezione di domicilio” (Cass. n. 3984/2022).

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Pertanto, è stata evidenziato il contrasto giurisprudenziale e sollevata la questione al primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione al fine di rimettere alle Sezioni Unite l’esigenza di risolvere la problematica interpretativa che ha, però, risvolti anche pratici nelle notifiche degli atti.

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