Penale

Reati tributari dichiarativi: la competenza territoriale del giudice, la stabilisce la sede legale

Reati tributari dichiarativi

La Suprema Corte Penale, con la sentenza n. 4461 del 12 gennaio 2022, ha ben chiarito la competenza territoriale del giudice penale distinguendo tra reati tributari dichiarativi e reati tributari che non riguardano direttamente la dichiarazione dei redditi.

Per quelli dichiarativi la competenza la individua la sede legale della società e non il luogo di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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La tipologia di reati in questione

La legge speciale del D.Lgs. n. 74/2000 prevede diverse tipologie di reati tributari. Si possono distinguere, principalmente, due tipi di reati tributari:

  1. reati tributari dichiarativi (la condotta concerne direttamente la dichiarazione dei redditi) sono: art. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) art. 4 (Dichiarazione infedele) art. 5 (Omessa dichiarazione)
  2. reati non dichiarativi (la condotta non concerne direttamente la dichiarazione dei redditi) sono: art. 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) art. 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili) art. 10bis (Omesso versamento di ritenute dovute o certificate) art. 10ter (Indebita compensazione) art. 10quater (Indebita compensazione) art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte)

La competenza territoriale del Giudice per tali reati tributari è stabilita dall’art. 18 del D.Lgs. n. 74/2000 e, in subordine, le norme ordinarie del codice di procedura penale della competenza territoriale.

Art. 18 D.Lgs. n. 74/2000

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell’articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all’estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

3. Nel caso previsto dal comma 2 dell’articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall’articolo 335 del codice di procedura penale”

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La fattispecie oggetto della Cassazione

Con sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, in forza della quale il legale rappresentante della s.r.l. , era stata condannata alla pena di anni uno di reclusione per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti risalenti ai mesi di giugno e di ottobre 2012.

Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione.

In particolare, quanto all’eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Monza, in specie rilevava la sede effettiva della società trattandosi di delitti in materia di dichiarazione riguardante le imposte relative alle persone giuridiche.

Quanto alla società di cui la ricorrente era legale rappresentante, essa aveva infatti avuto sempre sede legale ed effettiva in Limbiate, comune facente parte del circondario del Tribunale di Milano e non di Monza (nella cui provincia il Comune era invece compreso).

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La decisione della Cassazione

Per la Suprema Corte si deve fare un distinguo tra le due tipologie di reati tributari sopra indicati.

La competenza territoriale per i reati dichiarativi che si consumano con la presentazione di una dichiarazione e, pertanto, la competenza territoriale di determina tramite il domicilio fiscale, che solitamente coincide con la sede legale della società (art. 58 D.p.r. n. 600/1973). Come indicato nell’art. 18, co. 1, D.Lgs. n. 74/2000. In base la sede legale il relativo tribunale era Milano.

Invece, per i reati non dichiarativi la competenza territoriale del Giudice è individuata tramite le norme ordinari del codice di procedura penale: luogo in cui si è consumato il reato (art. 18, co. 1, D.Lgs. n. 74/2000).

Nella fattispecie sarebbe il luogo dove è stata presentata la dichiarazione dei redditi (che era Monza).

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