PrescizioneSostituzione Processuale

Rateazione è prova di conoscenza del debito se richiesta “senza riserve”

Rateazione e prescrizione

La Cassazione, con la sentenza n. 5160 del 16 febbraio 2022, ha ulteriormente precisato in riferimento alla dilazione concessa dal Riscossore e l’accettazione del debito con interruzione della relativa prescrizione.

La Suprema Corte precisa, anche in riferimento all’interruzione della prescrizione che una dilazione richiesta senza che il contribuente abbia esternato alcune riserve sulla sua volontà di non voler acquiescenza del debito o prova di notifica delle cartelle, essa può esser prova di notifica e quindi anche di interruzione della prescrizione (CLICCA QUI per vedere chi è competente in caso di eccezione della prescrizione di tributi). Si vedano anche le novità del Decreto Milleproroghe sui contribuenti decaduti da precedenti dilazioni

E’ quindi importante, fin dalla richiesta della dilazione, formalmente esprimere la volontà contraria del contribuente di accettare il debito e che la rateazione NON sia prova di notifica o acquiescenza (ai nostri assistito indichiamo in oggi dilazione richiesta specifica espressione in tal senso).

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La fattispecie oggetto della Sentenza

La CTR della Campania rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Salerno, che aveva accolto il ricorso proposto da una Contribuente contro l’intimazione di pagamento.

Con tale intimazione il Riscossore, per conto dell’Agenzia delle Entrate, aveva chiesto il pagamento per gli anni dal 1993 al 2022.

Per tale ragione veniva sollevata anche l’eccezione di prescrizione di tali tributi avanti al Giudice Tributario (tuttavia con recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione è stato precisato che l’impugnazione per far valere la prescrizione avvenuto successivamente alla notifica delle cartelle è di competenza del Tribunale e non del Giudice Tributario, CLICCA QUI)

Il giudice di prime cure rilevava che l’intimazione di pagamento non era stata preceduta della notifica nei termini delle cartelle.

Il giudice d’appello rilevava che delle sei cartelle esattoriali, tre non erano state allegate e le altre tre erano solo in copia, come pure non erano state allegate le copie delle cartelle di pagamento. Il Riscossore avrebbe dovuto produrre in atti sia la notifica delle cartelle che copia delle stesse.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agente della Riscossione

L’Agenzia delle entrate, proponendo ricorso incidentale adesivo.

Resiste con controricorso il contribuente, depositando memoria scritta

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, affronta diversi importanti e utili argomenti:

  1. Non è ammesso il Ricorso incidentale “adesivo” oltre il termine ordinario di impugnazione (“Il ricorso incidentale “adesivo”, a differenza del ricorso incidentale in senso stretto, va proposto, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario di impugnazione”).
  2. In caso di impugnazione di intimazione eccependo la mancata notifica delle cartelle, legittimato passivo è l’ente creditore (Agenzia delle Entrate o INPS) e non il riscossore (“Invero, sussiste la legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate. Per questa Corte, a sezioni unite, la mancata notificazione della cartella di pagamento comporta un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge “).
  3. La richiesta di dilazione, formulata senza alcuna riserva, comporta accettazione del debito ed interruzione della prescrizione.

Qui trattiamo il terzo argomento.

Sul punto il Supremo Consesso ha statuito, come sopra anticipato,;

La richiesta di rateizzazione, però, non comporta solo l’interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell’altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., sez. 5, 29/09/2005, n. 19100; Cass., sez. 5, 08/02/2017, n. 3347), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098). Si è infatti affermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle.

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