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Milleproroghe: nuova chance per i decaduti dalla dilazione. Termine è il 30 aprile 2022

Dilazione agevolata 2022

Il 24 febbraio 2022 il parlamento ha convertito definitivamente, il cosiddetto Decreto Milleproroghe, che quindi ora è legge.

Tra le diverse e numerose proroghe vi è l’innalzamento dell’uso del contante (CLICCA QUI) e la riapertura dei termini per le dilazioni delle cartelle, per i contribuenti che sono decaduti da precedenti. La richiesta deve essere presentata entro il 30 aprile 2022.

Precisamente, per i contribuenti a cui è stata concessa una dilazione prima del 2020 (prima dell’8 marzo 2020*) e poi si sono visti decadere tale dilazione per mancato pagamento del numero minimo di rate vi è la possibilità di richiedere una nuova dilazione (si veda anche NEWS del 29 dicembre 2021).

Scarica qui l’estratto del Milleproroghe in riferimento alla riapertura delle dilazioni (CLICCA QUI per essere indirizzato alla pagina dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativa al Milleproroghe)

In regime ordinario, l’art. 19 D.p.r. n. 602/1973 non permette al contribuente di chiedere una nuova dilazione (qualunque sia l’importo) all’Agenzia delle Entrate-Riscossione se lo stesso ha lasciato decadere una precedente dilazione con il Riscossore. Per poter avere una nuova dilazione il contribuente deve pagare le rate saltate della precedente, in unica soluzione.

Una prima eccezione a tale disposizione era stata concessa dal legislatore con la normativa d’emergenza per la pandemia, ma la richiesta doveva essere inviata entro il 31/12/2021 (vedi News del 30/10/2021).

Pertanto, i contribuenti che nel 2022 non possono chiedere una nuova dilazione avendo prima fatto decadere.

Questo è il punto, con tale proroga del decreto Milleproroghe, il legislatore concede tale possibilità anche per il 2022.

In buona sostanza, il legislatore allarga le disposizioni del art. 13-decies, co. 5, D.L. n. 137/2020 anche a chi ha chiesto una dilazione nel 2020, ma poi la stessa è decaduta.

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Riportiamo l’articolo del Decreto Milleproroghe (che ha introdotto tale nuova opportunità per i decaduti dalle dilazioni) e l’articolo del Decreto Legge Ristori dove agisce tale modifica del Decreto Milleproroghe

Art. 2-ter. –(Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo) del D. L. 228/2021 (decreto Milleproroghe) –1. All’articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Le disposizioni del comma 5, primo periodo, si applicano anche alle richieste di rateazione relative ai carichi di cui allo stesso comma 5, presentate dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022. Con riferimento a tali richieste restano definitivamente acquisite le somme eventualmente già versate anche ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”».

Art. 13.decies, co. 5, D.L. n. 137/2020 (Decreto Rilancio)

“5. I  carichi  contenuti  nei  piani  di  dilazione  per  i  quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e’ intervenuta la decadenza  dal  beneficio  possono  essere  nuovamente dilazionati ai sensi dell’articolo  19  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  602  del  1973,  presentando  la  richiesta  di rateazione entro il 31 dicembre 2021 [ora 31/12/2022], senza necessita’ di saldare  le rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4.

* 21 febbraio 2020, per le prime zone rosse

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