rottamazione liti

Rottamazione Liti è applicabile anche per le cartelle

Rottamazione Liti e cartelle

La Cassazione, con l’ordinanza n. 4239 del 24 febbraio 2022, ha ulteriormente confermato che la cartella di pagamento può essere oggetto della rottamazione Liti dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018. Ciò in contrasto con le numerose circolari dell’Agenzia delle Entrate. (si veda anche la News del 26 febbraio 2021).

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La fattispecie oggetto della Sentenza

Un contribuente ricorreva per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte aveva confermato la decisione di primo grado reiettiva dell’originario ricorso avverso cartella di pagamento emessa ai sensi del D.p.r. n. 600 del 1973, articolo 36 bis.

L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso;

Nel corso della causa il ricorrente presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6.

L’Agenzia delle Entrate, di risposta, notificava al contribuente il diniego opposto alla istanza di definizione con la motivazione per cui “il contenzioso a cui si riferisce (la istanza) ha ad oggetto una cartella di pagamento e quindi un atto di mera riscossione e non un atto impositivo come richiesto dal Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6“;

Avverso detto diniego il contribuente proponeva ricorso ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6, comma 12.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, conferma che la cartella, se è il primo atto notificato al contribuente, deve essere considerato “atto impositivo” e quindi può essere oggetto di Rottamazione Liti.

Precisamente:

“Il Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6, utilizza l’espressione “atto impositivo” ma non ne da’ la definizione.

(…)

Le circolari interpretative dell’amministrazione non sono fonte di legge e non vincolano il contribuente ne’ il giudice.

(…)

Di recente e’ stato precisato che l’interpretazione dell’espressione “atto impositivo” – i.e. l’individuazione dell’atto impositivo – deve essere centrata non sulla sussistenza o insussistenza di un margine di discrezionalità da parte dell’Amministrazione nella determinazione della pretesa impositiva, bensì su ciò che si tratti o non di atto con il quale il contribuente e’ reso edotto della pretesa fatta valere dall’Amministrazione nei suoi confronti

In altri termini l’atto impositivo e’ quello che “impone” per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell’an e nel quantum

(…)

in conclusione la cartella di che trattasi e’ un atto impositivo e la controversia proposta del contribuente per contestarne la legittimita’ in riferimento a motivi attinenti al fondamento della pretesa impositiva e’ definibile in base al Decreto Legge n. 119 del 2018, articolo 6;4. il ricorso del contribuente avverso il diniego di definizione agevolata della lite deve essere accolto e il giudizio deve essere dichiarato estinto;” (Cass. n. 4239/2022)

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