IMU

IMU e leasing. Il pagamento è dovuto dalla società di leasing

IMU e Leasing

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 6476 del 18 febbraio 2022, ha inquadrato e precisato il soggetto passivo per il pagamento dell’IMU in caso di immobile concesso in leasing.

A differenza dell’imposta comunale TASI, l’IMU ha come presupposto il possesso dell’immobile e non dall’effettiva disponibilità di fatto del cespite (si veda anche News del 20/08/2019 e la News del 19/07/2019).

Pertanto, una volta cessato il rapporto contrattuale di leasing per inadempienza del conduttore, si integra il possesso del bene in capo al locatore (società di leasing). Tale potere di fatto sulla cosa è indipendente dall’effettiva riconsegna del bene.

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La fattispecie oggetto della Sentenza

Una Società di leasing impugnava davanti alla CTP di Pescara l’avviso di accertamento IMU che il Comune di P. con riferimento ad un immobile di sua proprietà, concesso in locazione finanziaria a una società di capitali s.r.I.,.

La società di leasing sosteneva di non essere soggetto passivo ai fini IMU e, pertanto, di non essere tenuta al pagamento della predetta imposta in quanto, nonostante la risoluzione del contratto di locazione, l’immobile era rimasto nella materiale disponibilità della società locataria per il periodo successivo, compreso quello oggetto dell’atto impugnato.

La CTP di Pescara rigettava il ricorso e la sentenza, impugnata dalla predetta società, veniva riformata dalla CTR che accoglieva l’appello sostenendo che ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 ed in applicazione analogica del disposto di cui all’art. 1, comma 672, della legge n. 147 del 2013 in materia di TASI, soggetto passivo ai fini IMU per gli immobili concessi in locazione deve ritenersi il locatario con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ovvero fino alla data di effettiva consegna dell’immobile al locatore.

Avverso tale pronuncia il Comune di P. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui l’intimata replica con controricorso.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha precisato, come sopra anticipato, che vi è differenza tra presupposti applicativi ai fini TASI ed ai fini IMU.

Per quest’ultimo non rileva l’effettiva riconsegna del bene, ma solo il “ripristino” del possesso civile dell’immobile.

Precisamente:

Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore” (Cass. n. 6476/2022)

In riferimento all’applicazione della normativa TASI per l’IMU (art. 1, co. 672, Legge n. 147/2013) la Suprema Corte ha affermato:

Tale norma applicabile limitatamente al tributo TASI, non può essere analogicamente estesa anche all’IMU, in primo luogo perché il comma 703 della stessa legge precisa che «l’istituzione dell’IUC [della quale la TASI è una componente] lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU», in secondo luogo per l’eterogeneità dei presupposti applicativi delle imposte in esame. L’IMU, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell’individuare il soggetto passivo, ad una nozione di «possesso» civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e non la disponibilità di fatto dello stesso (Cass. n. 6476/2022)

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