Motivazione attiSocietà di persone

Sentenza passata in giudicato per la snc, non si applica al socio che non ha partecipato la processo

Snc e giudicato esterno

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 8211 del 14 marzo 2022, ha precisato in riferimento all’effetto del giudicato (esterno) di una sentenza per un accertamento ad una snc, verso un processo, connesso, per le relative pretese Irpef del socio.

La questione chiave è che tale socio non partecipava al processo, definito con passaggio in giudicato, che ha confermato l’accertamento della snc, posto a base a quello poi notificato al socio.

*****

L’art. 5 D.p.r. n. 917/1986: litisconsorti necessari

In materia tributaria, vi è l’unitarietà dell’accertamento che è a base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci, ex art. 5 del D.p.r. n. 917/1986 (si veda la News del 11/01/2021)

Pertanto, l’impugnazione proposta da un solo socio, oppure dalla sola società di persone, comporta l’obbligo, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (anche in Cassazione), di integrare il contraddittorio anche con gli altri soci (ex art. 14 D.Lgs. n. 546/1992).

Tra i soci e la società sussiste un litisconsorzio necessario, originario (si veda la News del 23/4/2021)

*****

La fattispecie oggetto dell’Ordinanza

L’Agenzia della Entrate riprendeva fiscalmente alcuni redditi a carico di una società di persone (IVA e Irap). Tale avviso di accertamento veniva impugnato solo dalla società.

Nel corso del primo grado non veniva integrato il contraddittorio anche verso i soci della SNC e la CTP confermava la validità dell’avviso di accertamento impugnato.

La sentenza della CTP non veniva appellata e passava, quindi, in giudicato tra le parti.

Successivamente, veniva notificato ai soci della Snc avvisi di accertamento per pretese IRPEF (ex art. 5 D.p.r. n. 917/1986). Uno dei Soci impugnava tale avviso e la CTP e la CTR davano ragione al socio.

I Giudici di merito, in sostanza, accoglievano i seguenti motivi d’impugnazione:

  • Il giudicato che copre l’avviso di accertamento notificato alla società, sfavorevole al socio, non può essere a lui applicato perché non era parte del processo;
  • Sempre in riferimento al prodromico avviso di accertamento notificato solo alla società, il socio contestava che esso era carente di motivazione perché si rifaceva ad un P.v.c. mai conosciuto o conoscibile dal socio stesso.

*****

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha affrontato il problema degli effetti di una sentenza passata in giudicato, con oggetto l’avviso di accertamento della snc, al cui processo mai partecipava il socio ed il processo del successivo e connesso avviso di accertamento con pretese verso il socio.

Sul punto il Supremo Consesso ha delineato i principi dell’effetto soggettivo ed oggettivo del giudicato di una sentenza, ex art. 2909 c.c.

Precisamente:

  • L’eventuale formazione di giudicati parziali (riferiti, cioè, a singole posizioni), saranno valutati tenendo conto dei limiti soggettivi stabiliti dall’art. 2909 c.c.. Il principio del contraddittorio e il diritto di difesa impediscono di opporre il giudicato a chi non ha partecipato al processo o non è stato messo in grado di essere parte nello stesso. Il terzo, se una norma lo prevede (come l’art. 1306 c.c.) può beneficiare del giudicato inter alios, ma non può esserne pregiudicato. […] si deve ritenere che il giudicato di annullamento dell’avviso di accertamento notificato alla società, fa stato nel processo relativo ai soci, in ragione del carattere oggettivamente pregiudiziale dello stesso, in relazione al quale la mancata partecipazione al giudizio dei soci non è stato di alcun pregiudizio agli stessi.”(Cass. n. 8211/2022).

Per la Suprema Corte, un giudicato esterno può essere allargato, sia per i suoi effetti positivi che per quelli negativi, ai processi in cui sono parte gli stessi soggetti presenti nel processo la cui sentenza poi è passata in giudicato.

Invece, non possono essere allargati gli effetti della sentenza passata ingiudicato ai soggetti che non hanno partecipato al relativo processo, anche se erano parti necessari per tale processo. Ad essi possono essere allargati solo gli effetti positivi di tale sentenza passata ingiudicato (tipo annullamento dell’Avviso di accertamento della SNC).

Precisamente:

Si può dire che nella specie si verifica una sorta di pregiudizialità secundum eventum litis, che non giustifica la sospensione del processo pregiudicato, ma produce effetti, positivi e negativi, nei confronti dei soggetti che abbiano partecipato al processo ed effetti soltanto positivi nei confronti dei litisconsorti rimasti estranei al giudizio.

(…)

L’amministrazione, invece, non può opporre il giudicato a lei favorevole se non a coloro che hanno partecipato al relativo processo.

(…)

Applicando pertanto i criteri appena evidenziati, il giudicato favorevole all’Amministrazione, maturato sul ricorso della società avverso l’accertamento a quest’ultima diretto, non può essere opposto dall’Ufficio al controricorrente, che non ha preso parte al relativo procedimento e che ha invece impugnato l’accertamento emesso nei suoi confronti, contestando anche quello presupposto.” (Cass. n. 8211/2022)

Articoli Correlati

Back to top button