sovraindebitamento

Corte Costituzionale: cessione del quinto e pignoramento sono equiparati per il debitore

Equivalenza tra pignoramento e cessione del quinto

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 65 del 16 marzo 2022, ha precisato che, in caso di ristrutturazione del debito (Legge art. 8 della Legge n. 3/2012), non vi è prevalenza del pignoramento eseguito dal creditore rispetto alla cessione, convenzionale, del quinto dello stipendio.

Tali effetti traslativi del credito sono tra loro concorrenti e, quindi, sottoposti tutti e due alla procedura del “sovraindebitamento” (per maggiori info CLICCA QUI)

Subito si precisa che tale comparazione tra il trasferimento coattivo (pignoramento) e la cessione volontaria (cessione di un quinto) è applicabile anche fuori dalle procedure di sovraindebitamento. Il principio è l’equivalenza tra cessione del quinto e pignoramento giudiziale.

*****

Norme di riferimento

Legge 27/01/2012, n. 3

Art. 8 Contenuto dell’accordo o del piano del consumatore

1.    La proposta di accordo o di piano del consumatore prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.19

1-bis.    La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo

Decreto legge 28/10/2020, n. 137 (CLICCA qui per altre info)

ART. 4-ter. Semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e norme relative alle procedure pendenti

Comma 1 (…)

d)   all’articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo.

*****

La fattispecie oggetto della sentenza

Il Tribunale di Livorno ha sollevato una questione di incostituzionalità (per irragionevolezza ex art. 3 Costituzione) dell’art. 8, comma 1 bis. della Lege n. 3/2012, come modificato dall’art. 4-ter, comma 1, let. d, del D.l. n. 137/2020.

Per il Tribunale è discriminatorio che possa rientrare “nel blocco” delle pretese creditorie solo l’accordo convenzionale della cessione del quinto e non, invece, il trasferimento coatto derivato dall’ordinanza giudiziale di una procedura esecutiva (pignoramento).

La Consulta, però, non ha valutato tale incostituzionalità, perché si può interpretare l’art. 8, comma 1 bis, comprendendo anche i pignoramenti giudiziali.

*****

La decisione della Corte Costituzionale

Per la Consulta, come sopra anticipato, non vi è alcuna differenza tra trasferimento convenzionale del credito (cessione del quinto) e trasferimento coatto del credito (pignoramento).

I passaggi chiave sono i seguenti:

  • 7.2.1.– Deve, allora, in primo luogo, rilevarsi che l’effetto traslativo del credito, che deriva dall’assegnazione giudiziale, è il medesimo effetto che discende dalla cessione volontaria del credito in luogo dell’adempimento. (…)
  • Attribuire all’effetto traslativo derivante dall’assegnazione giudiziale una vincolatività differente rispetto a quella riconosciuta all’effetto della cessione volontaria sarebbe equivalente a ritenere che il trasferimento della proprietà attuato con una vendita forzata sia “più forte e vincolante” dell’effetto traslativo generato da un atto di autonomia privata. Ma così non è e traspare in modo evidente dagli artt. 2919 e seguenti cod. civ.” (…)
  • “Pertanto, l’assegnazione [ordinata dal Giudice n. d. A.] trasferisce il diritto di credito che spettava a colui che subisce l’espropriazione, come se quest’ultimo lo avesse volontariamente ceduto al proprio creditore.”
  • “La sola differenza che emerge fra cessione volontaria e assegnazione giudiziale del credito non attiene, dunque, all’effetto traslativo, ma semmai al tipo di cessione.” (Cost. n. 65/2022).

Articoli Correlati

Back to top button