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Opposizione esecuzione: il terzo pignorato è parte necessaria

Terzo, parte necessaria per l'opposizione all'esecuzione

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 9000 del 21 marzo 2022, ha confermato il proprio recente orientamento in riferimento al terzo pignorato, per l’azione di opposizione all’esecuzione.

Per la Cassazione il terzo è una parte necessaria del processo di opposizione e se non è citata la causa è nulla.

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La fattispecie oggetto della ordinanza

La fattispecie oggetto della sentenza della Cassazione è relativa ad una vicenda tra figli e genitori. I genitori, con l’idea di “risarcire” la figlia perché si rendeva attiva nel curarli, cedevano a quest’ultima la nuda proprietà del loro immobile.

La figlia, però, richiedeva che i due genitori le rilasciassero un titolo cambiari “in bianco”, nel caso in cui l’altra figlia avesse protesto, o intrapreso azioni legali, in relazione alla cessione della nuda proprietà dell’immobile.

La figlia, però, compilava, senza accordo con i genitori, la cambiale con la somma di €100.000,00 e la poneva all’incasso. A seguito di protesto la figlia procedeva con l’esecuzione del titolo, con Terzi pignorati: INPS (pensione dei genitori) e Poste Italiane (conto corrente dei genitori).

I genitori si opponevano formulando opposizione all’esecuzione, che veniva accolta dal Tribunale.

La figlia formulava appello, che la Corte rigettava perché inammissibile, inquanto tardivo (in riferimento all’opposizione all’esecuzione il legale della figlia “aggiungeva”, illegittimamente, il periodo feriale, 31 giorni, al termine normale di 6 mesi per l’impugnazione).

Avverso la decisione della Corte d’Appello la figlia formulava ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte, solleva d’ufficio, un difetto di contraddittorio per la mancata citazione in giudizio, fin dal primo grado, del terzo oggetto del pignoramento. Di conseguenza, il Supremo Consesso dichiarava nullo tutto il processo e rinviava gli atti al Tribunale

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La decisione della Corte

Come sopra anticipato, La Cassazione ha confermato un principio già statuito (Cass. n. 13533/2021) ed ha precisato che:

  • Preliminarmente, però, occorre rilevare che il grado di merito del presente giudizio risulta inficiato da una nullità processuale che è indispensabile in questa sede rilevare ex officio. Al presente giudizio, infatti, non hanno partecipato i terzi pignorati, INPS e Poste Italiane, litisconsorti necessari (…)
  • si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato osservando in particolare che, in realtà, l’interesse del terzo è risultato casisticamente rilevato in modo così ampio «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti» (pag. 7). 10. Deve ritenersi infatti che il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi, innanzitutto, perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi: di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 c.p.c.). Tali obblighi staranno o cadranno in base all’esito dell’opposizione eventualmente proposta: e dunque l’esito di questa non può mai dirsi “indifferente” per il terzo pignorato.” (Cass. n. 9000/2022)

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