Tributi locali: ecco i termini certi per la notifica degli atti. Ecco un UTILE e VELOCE SCHEMA
Atti enti locali e data precisa per la notifica

La Fondazione ANCI, tramite l’Ifel, ha emanato una Nota con la quale spiega le scadenze precise degli atti ed avvisi degli enti locali, considerando i decreti emanati nel periodo di pandemia.
Tale classificazione tiene presente gli avvisi di accertamento esecutivi notificati dagli enti locali, sia per l’omessa, sia per l’infedele presentazione della denuncia, sia le “vecchie” ingiunzioni fiscali .
Le normative principali considerate sono l’art. 67 e l’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (il Decreto Cura Italia) e l’art. 1, co. 792, della Legge n. 160/2019 (Legge di Legge di Bilancio 2020). Si veda anche la News del 4 ottobre 2021 sulla decadenza in cui sono incorsi gli atti dell’Agenzia delle Entrate).
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Per fare massima chiarezza riportiamo un veloce SCHEMA che illumina sulla confusione delle “normative COVID” e per quali atti sono prorogati i termini decadenziali di notifica ed in che misura temporale:
FISCALITA’ LOCALE (IMU, TARI, TASI, IUC, violazione codice della Strada) | Art. 67, co. 1, D.L. n. 18/2020 IN SINTESI: Alla decadenza ordinaria si devono sommare 84 giorni (per maggiori info CLICCA QUI). Ma per le Ingiunzioni fiscali, R.D. n. 639/1910, considera anche l’art. 68, co. 2, D.L. N. 18/2020 e si sommano 542 giorni (per maggiori info CLICCA QUI). |
FISCALITA’ NAZIONALE (Irpef, IVA, Ires, addizionali, IRAP e CONTRIBUTI INPS) | Art. 157, co. 1, D.L. n. 34/2020 IN SINTESI: TRIBUTI: tali atti sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. (per maggiori info CLICCA QUI). Tuttavia, l’Agenzia, con la Circ. n. 11/2020, somma ulteriori 84 giorni, all’ordinaria decadenza, per gli atti che in tale termine ordinario comprendevano la sospensione legale dal 8/3/2020 al 31/05/2020 (quindi a tutti gli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2015-2019). Art. 67 e 37 D.L. n. 18/2020 CONTRIBUTI, doppia visione: – l’art. 67, ul. co. D.L. n. 18/2020 non richiama il co. 2 del D.Lgs. n. 159/2015, quindi si sommano solo 84 giorni (per maggiori info CLICCA QUI). – l’art. 37, co. 2 D.L. n. 18/2020 applica solo 129 giorni. |
CARTELLE DI PAGAMENTO (a.i. 2017) Vedi la sentenza dei Giudice Tributari di Milano n. 537/2023) | Art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020 IN SINTESI: per le cartelle formulate ex art 36 bis Dpr n. 600/1973, per dichiarazioni presentate nell’anno 2018 (a.i. 2017) alla scadenza ordinari (“31/12/ del terzo anno successivo” a quello della presentazione della dichiarazione a.i. 2017) si sommano 14 mesi. (per maggiori info CLICCA QUI) |
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Per gli avvisi di accertamento esecutivi
Basandosi sulla Risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020 del Dipartimento delle Finanze e sulla Circ. n. 11/E del 6 maggio 2020 dell’Agenzia delle Entrate, si sono individuati 85 giorni (dall’ 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020) da sommare alla scadenza originale per al notifica dell’atto (31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui doveva essere versata l’imposta o presentata al denuncia dell’immobile).
Omesso, parziale versamento |
Anno d’imposta | Termine notifica |
2015 | 26/03/.2021 |
2016 | 26/03/2022 |
2017 | 26/03/2023 |
2018 | 26/03/2024 |
2019 | 26/03/2025 |
2017 | 26/03/2023 |
Infedele-Omessa Denuncia |
Anno d’imposta | Termine notifica |
2014 | 26/03/2021 |
2015 | 26/03/2022 |
2016 | 26/03/2023 |
2017 | 26/03/2024 |
2018 | 26/03/2025 |
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Per le ingiunzioni di pagamento
Le ingiunzioni di pagamento basandosi sulla Circ. 5/e del 20 marzo 2020 è stato individuato il periodo da “aggiungere” alla scadenza ordinaria per la notifica delle ingiunzioni di pagamento: secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Si consideri che le ingiunzioni avevano come scadenza ordinaria il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (art. 1, co. 163, Legge n. 296/2006).
Atti di accertamento divenuti definitivi nel…. | Termine notifica ingiunzione |
2017 | 31/12/2023 |
2018 | 31/12/2023 |
2019 | 25/06/2024 |
Scarica qui la Nota dell’IFEL: