Cartelle di pagamentoMotivazione atti

Motivazione atti. Deve essere allegato o comunicato l’atto indicato nella cartella o nell’avviso.

Cartella e motivazione

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 11285 del 11 aprile 2022, ha precisato che gli atti del Fisco (avvisi di liquidazione, avvisi di accertamento, ma anche cartelle di pagamento) devono essere compiutamente motivati, ex art. 7 delle Legge n. 212/2000 (si veda anche la News del 3 febbraio 2022).

Non sussiste un obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione dell’atto impugnato, ma tale necessità di motivare compiutamente l’atto è collegato all’obbligo di difesa del contribuente.

Quest’ultimo deve essere messo nelle condizioni di conoscere, fin da subito, la base imponibile, l’aliquota applicata e il calcolo matematico, senza margini d’incertezza.

Naturalmente, tale lacuna motivazionale dell’atto impugnato (avviso di accertamento o di liquidazione, nonché cartella di pagamento), non può essere sanato (integrato) nel corso del processo.

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La norma in questione

Art. 7. (Chiarezza e motivazione degli atti):”1. Gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.”

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La fattispecie oggetto della ordinanza

Una Banca impugnava l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto il pagamento di euro 20.245,00, a titolo di imposta di registro, in relazione a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale.

La CTP accoglieva il ricorso della Banca affermando che lo “scarno” contenuto motivazionale dell’avviso di liquidazione non consentiva di evincere “quali siano i presupposti di fatto e diritto che stanno a fondamento della pretesa erariale (art. 7 legge n. 212 del 2012)“.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla CTR ed il giudice del gravame respingeva le censure formulate dall’appellante rilevando che la motivazione deve “garantire la conoscenza e l’informazione” del contribuente per cui, “nei provvedimenti dell’A. f., al fine di realizzarne in pieno l’anzidetta finalità informativa, devono confluire tutte le conoscenze dell’Ufficio tributario e deve essere esternato con chiarezza, sia pur sinteticamente, l’iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione prospettata“.

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione. La Banca si costituiva con controricorso.

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La decisione della Corte di Cassazione

Sul punto la Corte di Cassazione ha emanato un principio che vale per tutti gli atti impugnati (anche per le cartelle), in riferimento all’art. 7, co. 1, Legge n. 212/2000.

Precisamente:

Tuttavia, sebbene non sussista un obbligo di allegazione della sentenza o, come nel caso di specie, del decreto ingiuntivo sottoposto a registrazione, l’obbligo di motivazione di cui all’art. 7, I. n. 212 del 2000, impone che sia comunque possibile per il contribuente individuare la base imponibile e l’aliquota tariffaria applicata dall’Ufficio, sia pure all’esito di una operazione di – mero – calcolo matematico, senza margini d’incertezza (…)

La Corte è ferma nel ritenere che l’obbligo di idonea e completa motivazione dell’atto impositivo, previsto dall’art. 7 della I. n. 212 del 2000, sia volto ad assicurare al contribuente il pieno esercizio del diritto di difesa nel giudizio di impugnazione e che l’Ufficio non possa integrare il contenuto di detta motivazione in corso di causa bensì possa solo illustrare fatti e questioni oggetto di causa, nell’ambito di una paritaria dialettica processuale, per incidere sul convincimento del giudice” (Cass. n.11284/2022, si veda anche Cass. n. 26340/2021)

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Si precisa che tale obbligo di motivazione, ex art. 7, co. 1, Legge n. 212/2000, deve essere rispettato anche in riferimento alle cartelle di pagamento, emesse ex art. 36 bis D.p.r. n. 600/1973.

In buona sostanza, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione emetta una cartella per mancato pagamento imposte indicate in dichiarazione (ex art. 36bis Dpr n. 600/19783), la motivazione di tale cartella è, proprio, nel precedente avviso, cosiddetto, di addebito dell’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, nel caso in cui il contribuente, impugna la cartella e contesti il vizio di motivazione della cartella stessa, perché egli mai riceveva tale avviso bonario, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve produrre la prova della notifica di tale avviso bonario. In caso contrario la cartella sarebbe nulla per mancanza di motivazione (la cartella violerebbe l’art. 7, co. 1, Legge n. 212/2000).

Tale contestazione, si precisa, non è relativa all’obbligatoria notifica dell’atto precedete alla cartella (avviso bonario), come per la procedura ex art. 36ter Dpr n. 600/1973, ma proprio sul difetto di motivazione della cartella, per mancata notifica del precedente atto che ne contiene la motivazione.

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