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Le cartelle notificate dal 2021 sono tardive, ecco un UTILE e VELOCE SCHEMA

Decadenza cartelle

Il Riscossore sta notificando cartelle di pagamento relativi, quantomeno, all’anno d’imposta 2016. Cartelle relative alla procedura di controllo automatizzato ex art. 36bis del D.p.r. n. 600/1973 (si veda la News del 6/6/2018). Tali cartelle sono, a nostro avviso, decadute, come andremo a spiegare.

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Per fare massima chiarezza riportiamo un veloce SCHEMA che illumina sulla confusione delle “normative COVID” e per quali atti sono prorogati i termini decadenziali di notifica ed in che misura temporale:

FISCALITA’ LOCALE
(IMU, TARI, TASI, IUC, violazione codice della Strada)
Art. 67, co. 1, D.L. n. 18/2020
IN SINTESI: Alla decadenza ordinaria si devono sommare 84 giorni (per maggiori info CLICCA QUI).
Ma per le Ingiunzioni fiscali, R.D. n. 639/1910, considera anche l’art. 68, co. 2, D.L. N. 18/2020 e si sommano 542 giorni (per maggiori info CLICCA QUI).
Si consideri, però, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria I° di Latina n. 974 del 25/10/2023, che esclude l’aggiunta di tali 84 giorni agli anni d’imposta successi al 2020; tale sentenza esclude l’applicazione a “cascata” di tale proroga dei termini.
FISCALITA’ NAZIONALE
(Irpef, IVA, Ires, addizionali, IRAP e CONTRIBUTI INPS)
Art. 157, co. 1, D.L. n. 34/2020 IN SINTESI:
TRIBUTI: tali atti vanno emessi entro il 31 dicembre 2020 e vanno notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022. (per maggiori info CLICCA QUI).
Tuttavia, l’Agenzia, con la Circ. n. 11/2020, somma ulteriori 84 giorni, all’ordinaria decadenza, per gli atti che in tale termine ordinario comprendevano la sospensione legale dal 8/3/2020 al 31/05/2020 (quindi a tutti gli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2015-2019).
Si consideri, però, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria I° di Latina n. 974 del 25/10/2023, che esclude l’aggiunta di tali 84 giorni agli anni d’imposta successi al 2020; tale sentenza esclude l’applicazione a “cascata” di tale proroga dei termini.
Art. 67 e 37 D.L. n. 18/2020 e Art. 11 D.L. 183/2020
CONTRIBUTI, doppia visione:
– l’art. 67, ul. co. D.L. n. 18/2020 non richiama il co. 2 del D.Lgs. n. 159/2015, quindi si sommano 84 giorni (per maggiori info CLICCA QUI).
– l’art. 37, co. 2 D.L. n. 18/2020 somma 129 giorni, dal 23/02/2020 al 30/06/2020 (si veda Circ. INPS n. 64/2020). In alternativa all’art. 67, ul.co. D.L. 18/2020.
– l’art. 11, co. 9. D.L. n. 183/2020 somma ulteriori 182 giorni, dal 31/12/2020 al 30/06/2021 (si veda Circ. INPS n. 126/2021). In aggiunta all’art. 37, co. 2, D.L. 18/2020.
CARTELLE DI PAGAMENTO (a.i. 2017). Vedi la sentenza dei Giudice Tributari di Milano n. 537/2023)Art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020
IN SINTESI: per le cartelle formulate ex art 36 bis Dpr n. 600/1973, per dichiarazioni presentate nell’anno 2018 (a.i. 2017) alla scadenza ordinari (“31/12/ del terzo anno successivo” a quello della presentazione della dichiarazione a.i. 2017) si sommano 14 mesi. (per maggiori info CLICCA QUI)

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SPIEGAZIONE

Il principale motivo della notifica di tali cartelle, è la convinzione degli uffici che anche tali atti (della procedura ex art. 36 bis del D.p.r. n. 600/1973) rientrerebbero nella proroga del Decreto Legge n. 3/2021 (si veda la News 4/10/2021), ma in realtà non è così.

La proroga della notifica degli atti al 28 febbraio 2022 vale solamente per gli avvisi di accertamento e per gli altri atti dell’Agenzia delle Entrate (per ulteriori approfondimenti CLICCA QUI).

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In buona sostanza, per le cartelle del Riscossore (in particolare per quelle prodotte ex art. 36bis D.p.r. n. 600/1973), si applica altra specifica normativa, che proroga la notifica delle cartelle solo per le dichiarazioni presentate nell’anno 2018, quindi per gli anni d’imposta dal 2017 in avanti.

Si applica lo specifico art. 157 del Decreto Rilancio n. 34/2020

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Qui di seguito analizziamo e specifichiamo tale articolo 157 del Decreto Rilancio n. 34/2020:

Commi dell’art. 157Analisi commiSpiegazione
Comma 1Nel termine di proroga della notifica degli atti non si tiene conto dei termini di sospensione ex art. 67, co. 1, D.L. 18/2020 (i famosi 85 giorni).Tali atti sono:
-Avvisi di accertamento,
-Avvisi di contestazione,
-Atti di irrogazione delle sanzioni,
-Atti di recupero dei crediti d’imposta,
-Atti di liquidazione e di rettifica e liquidazione.
Sono atti dell’Ente Impositore non del Riscossore.
Non sono, quindi, le cartelle di pagamento.
Comma 2E’ relativo, in particolare, alle comunicazione ex art. 36bis D.p.r. n. 600/1973: dal 8/3/2020 (“Dal termine inziale del periodo di sospensione…”) NON si notificano, fino al 31/12/2020: le comunicazioni ex art. 36 bis D.p.r. n. 600/1973.
Se relative FINO AL 31/12/2020 tali comunicazioni sono relative a.i. 2019 (art. 36 bis del D.p.r. n. 600/1973: “inizio del periodo di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo rispetto a quello oggetto di controllo”; ad esempio 31/07/anno X entro il 31/07/anno X1).
Questo articolo è relativo solamente alle comunicazioni ex art. 36bis D.p.r. n. 600/1973.
Atti dell’Agenzia delle Entrate.
Non è relativo alle conseguenti cartelle che sono atti del Riscossore.
Comma 2-bisGli atti, che non possono essere notificati del comma 2, sono notificati tra il 01/03/2021 ed il 28/02/2022.Tale comma è sempre relativo agli atti dell’Agenzia delle Entrate e non del Riscossore.
Comma 3Proroga termini di notifica delle cartelle di 14 mesi, ma solo per le cartelle relative alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018 (a.i. 2017)E’ solamente tale comma che è relativo alle cartelle di pagamento. Tuttavia, è delimitato, come sopra indicato, alle cartelle per le dichiarazioni presentate nel 2018 (anno d’imposta 2017).

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E’ chiaro, quindi, che le cartelle di pagamento, emesse con la procedura automatizzata (ex art. 36bis del D.p.r. n. 600/1973), per anni d’imposta PRIMA del 2017, il termine decadenziale ex art. 25 del D.p.r. n. 602/1973, non è stato prorogato e quelle notificate nel 2021 sono decadute.

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