NotificaNotifica PEC

Come contestare le notifiche del Fisco, eseguite con PEC

Indirizzi PEC estratti da elenchi ministeriali

La Cassazione, con l’Ordinanza Interlocutoria n. 12423 del 19 aprile 2022, ha affrontato il problema della regolare notifica PEC degli atti del Fisco.

Precisamente, se le notifiche PEC del Fisco (Riscossore e Agenzia delle Entrate) sono valide se inviate da un indirizzo PEC non presente nei registri Ministeriali (INI-PEC, REGINDE, Elenco PP. AA. e IPA, per maggiori info su tali indici, CLICCA QUI).

Per essere ancora più chiari: non è sufficiente che siano estratti, da tali indici Ministeriali, solo gli indirizzi del soggetto destinatario, ma devo essere estratti, sempre da tali indici, anche gli indirizzi dei soggetti mittenti la PEC.

Sul punto la sentenza della Suprema Corte ha così statuito:

1. Con l’ unico motivo di diritto la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del D.P.R. 602/973, e dell’art. 60, commi 6 e 7, del D.P.R. 600/1973, da leggersi coerentemente con gli artt. 14, commi 1 e 2, e 16, comma 2, del D.P.R. 68/2005, secondo le modalità scandite dagli artt. 2, comma 2, 3-bis, 6, 6-ter, 6-quater e 48, n. 1 e 2, del d.lgs. 82/2005 (CAD-testo vigente), al pari degli artt. 16-ter del d.l. 179/2012 (conv. dalla I. 221/2012) e 3-bis della I. 53/84, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e/o 5 c.p.c. Si sostiene che la CTR avrebbe errato nel dichiarare la regolarità della notifica della cartella di pagamento, nonostante questa fosse stata inviata a mezzo pec proveniente da un indirizzo non inserito in un pubblico elenco. 2.7 La causa, non ponendosi in termini dell’immediata evidenza decisoria va rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza” (Cass. n. 12423/2022)

Quindi la Cassazione ha rilevato l’importanza di tale eccezione da non essere argomentata in modo immediato, ma si necessita di una pubblica udienza. Considerata la portata di tale decisione.

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La giurisprudenza

In riferimento a tale importante decisione si riportano alcune importanti sentenze, che inquadrano l’importanza che anche la PEC del soggetto mittente sia estratta dai pubblici registri:

  • Il ricorrente, dunque, al fine di annullare integralmente il debito erariale – nelle more del giudizio – ha di contro evidenziato che la notifica della cartella esattoriale era insanabilmente viziata (nella forma giuridica della nullità), in quanto l’Ente della Riscossione, in qualità di soggetto notificante, non aveva utilizzato la PEC attribuita all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, presente nell’elenco ufficiale “IPA” (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), bensì un irrituale ed ignoto indirizzo.” (…) Sulla scorta di tali notizie, emergeva la considerazione che l’indirizzo PEC in commento, ossia protocollo@pec.agenziariscossione.gov.itera l’unico valido e pertanto utilizzabile legittimamente dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per scopi notificatori con validità legale delle cartelle esattoriali tributarie.” Nel caso in esame, però l’Ente della Riscossione non ha utilizzato l’indirizzo ufficiale presente in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), ossia protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, bensì notifica-acc.calabria@pec.agenziariscossione.gov.it” In conclusione, dai documenti versati in atti dall’esattore è pertanto emerso il fatto storico inconfutabile che la cartella di pagamento è stata trasmessa da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro (IPA) per la notifica dei provvedimenti esattivi di natura tributaria.(CTP Reggio Calabria n. 3369 del 6 agosto 2021)
  • A seguito dell’istituzione del cd. “domicilio digitale” (…), le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite -in base a quanto previsto dall’art. 16 ter, comma 1, del D. L. n. 179 del 2012(…)- presso un indirizzo di posta elettronica certificata estratto da uno dei registri indicati dagli artt. 6 bis, 6 quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall’articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall’articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia e, quindi, indistintamente, dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato ReGIndE.”(Cass. n. 2460/2021).
  • Quanto, più in particolare, ai registri di indirizzo da cui le parti possono estrarre i recapiti di posta elettronica certificata utilizzabili ai fini della notificazione, questa Corte, in tempi recentissimi, ha più volte affermato che l’unico registro a cui occorre far riferimento è il REGINDE” (Cass. n.3093/2020).

Pertanto, se il Legislatore, per un fine di certezza e sicurezza della notifica PEC, ha imposto che le PEC del destinatario siano estratte da specifici e beni individuati elenchi ministeriali, è logico che, per non sviare i principio di certezza e sicurezza della PEC, anche gli indirizzi dei soggetti mittenti debbano essere estratte da tali elenchi ministeriali (INI-PEC, REGINDE, Elenco PP. AA. e IPA, per maggiori info su tali indici, CLICCA QUI).

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La normativa

E’ la stessa normativa che regola le notifiche PEC, che impone l’estrazione degli indirizzi del mittente da tali registri ministeriali.

In riferimento alla notifica delle cartelle di pagamento, l’art. 26 D.p.r. n. 602/1673 è stato mutato dall’art. 14 D.Lgs. n. 159/2015.

Ora esso individua l’obbligo delle notifiche tramite PEC, qualora i soggetti della notifica (mittente e destinatario) siano soggetti professionisti, imprese individuali, società o enti pubblici.

Dal 2013 (si veda il D.p.c.m. del 3/12/2013), le notifiche di atti del Riscossore e degli Enti Creditori (Agenzia delle Entrate, INPS eccetera) devono obbligatoriamente essere inviati con le modalità previste dal D.p.r. n. 68/2005, dal D.Lgs. n. 82/2005 e dal D.Lgs. n. 217/2017.

Tale struttura normativa serve per rispondere, appunto, ai canoni essenziali della modalità di notifica telematica:

  • certezza della casella elettronica del soggetto mittente e del destinatario,
  • assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici;
  • integrità e sicurezza dell’atto inviato e ricevuto.

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La voluntas legis è quella di escludere (ove possibile contenere) eventuali errori o margini di incertezza che lederebbero il maggior utilizzo di tale strumento innovativo (si ricorda che la notifica PEC ha in sé anche gli effetti indiretti di velocità ed economicità).

E’ evidente che il legislatore voglia incentivare l’utilizzo di tale strumento di notificazione.

E’ per questo motivo che la legge ha voluto marcare la notifica con posta elettronica certificata con precisi e decadenti presupposti e/o condizioni. Elementi che se non riscontrati nella procedura di notifica con PEC ne causerebbero, quantomeno, la nullità.

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Sul punto la normativa è chiara: ai fini delle notifiche le pubbliche amministrazioni (Enti pubblici ed Enti pubblici economici tipo Agenzia delle Entrate-Riscossione) devono utilizzare le PEC comunicate ed inserite nei pubblici registri del Ministero (PEC; ELENCO PP.AA; REGINDE e IPA):

  • Art. 16-ter, co. 1, D.L. n. 179/2012 (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni) “1.A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale siintendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.”
  • Art. 6-bis, co. 1, D.Lgs. n. 82/2005 (Indici nazionali dei documenti digitali delle imprese e dei professionisti) “1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.
  • Art. 16, co. 12, D.L. n. 179/2012 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica) “12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioniper via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio”.

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Lo stesso Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) chiarisce che le Amministrazioni Pubbliche, per le comunicazioni e le notifiche, devono utilizzare gli indirizzi PEC presenti nelle liste gestite dal Ministero (DigitPA).

Precisamente:

  • Art. 57bis, co. 3, (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni) Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82: “3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell’indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell’indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell’attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.”
  • L’art. 2 delle Determinazioni n. 97 del 4/4/2019 prevedono che: “Le presenti linee guida danno attuazione alle seguenti norme delCAD: Art. 6-ter.
  • L’allegato alle Determinazioni n. 97 del 4/4/2019 specifica: “2. Indice dei domicili digitaliL’Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi [art. 6-ter del CAD], di seguito indicato con l’acronimo IPA, è l’elenco pubblico di fiducia contenente i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.”

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Si evidenzia, pertanto, che il Fisco, nel caso in cui abbia notificato delle cartelle tramite PEC, dovrà fornire, in giudizio, la prova di aver rigorosamente seguito l’iter procedimentale indicato nelle norme sopra riportate.

In particolar modo, il Riscossore dovrà fornire anche laprova di aver estratto dagli Pubblici registri anche gli indirizzi PEC dei soggetti mittenti della notifica.

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