AppelloSentenza

La CTR non comunica l’udienza 30 giorni prima, la sentenza è nulla anche se il contribuente si è difeso

Rispetto dei 30 giorni per comunicare l'udienza

La Cassazione, con l’ordinanza n. 13007 del 26 aprile 2022, precisa un elemento importante del processo: l’inviolabilità del diritto del contraddittorio.

Nella parità delle parti ognuna di loro ha il diritto di argomentare e contraddire le affermazioni dell’avversario.

E’ un modi di concretizzazione del principio costituzionale del diritto di difesa. Uno dei modi di realizzare tale diritto è rispettare quelle norme processuale poste dal legislatore per dare la parità delle armi alle parti processuali.

La violazione di tali norme processuali comporta la nullità assoluta della sentenza, per lesione del aulico diritto di difesa.

Una di queste norme, nel processo tributario, è l’art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992, che prevede che la comunicazione, alle parti, della fissazione dell’udienza di merito deve essere data almeno 30 giorni (LIBERI, quindi 31) prima.

Tale sentenza è rilevante, perché la Suprema Corte tutela tale diritto di difesa, con la sanzione assoluta della sentenza, pur avendo il contribuente depositato tempestivamente le memorie illustrative. Questo per segnare l’importanza del principio costituzionale di tale tutela della difesa.

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L’articolo in questione

Art. 31, D.Lgs. n. 546/1992

1. La segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.

2.Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.”

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La fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Campania, che dichiarava inammissibile il suo ricorso in revocazione avverso la sentenza della CTR che aveva respinto l’appello avverso la sentenza della CTP che confermava un avviso di accertamento.

Con il principale motivo del ricorso in Cassazione, il contribuente si lamentava che la CTR non gli aveva comunicato la fissazione dell’udienza di merito almeno 30 giorni liberi prima, in violazione dell’art. 31 D.Lgs. n. 546/1992.

Inoltre, come sopra anticipato, il contribuente aveva depositato specifica e tempestiva memoria illustrativa.

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La decisione della Cassazione

Tre sono i passaggi importanti di tale Ordinanza:

orbene, è principio consolidato quello per cui la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31, d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata

non decisiva, in senso contrario, è la circostanza, evincibile dalla sentenza, dell’avvenuta produzione in giudizio di una memoria da parte del ricorrente, non potendosi da questa desumersi che il ricorrente, nonostante il mancato rispetto del termine ordinatorio in questione, abbia pienamente esercitato il suo diritto di difesa, avuto riguardo alla possibilità di articolare una più compita difesa delle proprie ragioni laddove avesse avuto a disposizione il più ampio termine previsto dalla legge;”

si osserva, in proposito, che il ricorrente, nel dolersi di non aver avuto la possibilità di esporre compiutamente le proprie difese a cagione del mancato rispetto di tale termine, non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia” (Cass. n. 13007/2022).

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