
Il Decreto Legge n. 41/2021 (Decreto Sostegni) ha introdotto un quadro normativo finalizzato a consentire ai soggetti beneficiari delle misure di sostegno per la pandemia da COVID, di usufruire degli aiuti Statali.
Inoltre:
- il Decreto Ministeriale 11 dicembre 2021 ha definito le modalità per il rispetto dei massimali degli aiuti di Statali.
- L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 27 aprile 2022 n. 143438, ha individuato contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
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Si indica una utile tabella per comprendere ed orientarsi in riferimento agli aiuti di Stato e autodichiarazione
Soggetti che DEVONO presentare l’autodichiarazione | La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dai soggetti che hanno beneficiato delle misure di aiuto riportate nell’art. 1, co. 13, del Decreto Sostegni. Precisamente i soggetti che hanno avuto: – contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’emergenza epidemio-logica; – credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; – credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro; – esclusione dei versamenti IRAP; – esenzione IMU; – definizione agevolata degli avvisi, cosiddetti, bonari; esonero dalla tariffa speciale del canone RAI. Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione presentato per l’accesso agli aiuti (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”), la presentazione dell’autodichiarazione non è obbligatoria (salvo che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato art. 1). |
Modalità e termini per la presentazione dell’autodichiarazione | L’autodichiarazione, redatta mediante l’apposito modello (approvato dal provvedimento del 27 aprile 2022 n. 143438), va presentata all’Agenzia delle Entrate: – entro il 30 giugno 2022; – direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato; – in via telematica, mediante il servizio web, disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. |
Definizione agevolata degli “avvisi bonari” | In caso di definizione agevolata degli avvisi, cosiddetti, bonari, l’autodichiarazione deve essere presentata: – entro il termine del 30 giugno 2022; – ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. |
Esonero dalla compilazione del QUADRO RS | Secondo le istruzioni ai modelli REDDITI 2022, NON vanno indicati nel prospetto “aiuti di Stato” di cui al quadro RS, gli aiuti che sono già stati comunicati mediante l’autodichiarazione sopra indicata. A tal fine, nell’autodichiarazione dovranno essere compilati gli specifici campi richiesti (settore, codice attività, forma giuridica e dimensione dell’impresa). |