Contributo Unificato Tributario

Contributo Unificato. Se impugni l’intimazione di pagamento NON è dovuto anche per le sottostanti cartelle.

Contributo Unificato ed intimazione

Si riporta una nostra causa nella quale la CTP di Novara, n. 88 del 24 maggio 2022, ha statuito che, in caso di impugnazione di intimazione di pagamento, il Contributo Unificato Tributario non è dovuto per le cartelle sottostanti

La CTP ha affermato, tra gli altri principi, che:

  • è ovvio che si impugnino assieme all’intimazione anche le sottostanti cartelle;
  • le cartelle sono un “unicum” con l’impugnazione dell’intimazione.

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E’ oramai tristemente risaputo che, in caso di impugnazione delle intimazioni di pagamento, la segreteria della Commissione adita pretende il pagamento della tassa per iscrivere la causa a ruolo (Contributo Unificato Tributario), sia per l’intimazione impugnata, che per le cartelle sottostanti. La segreteria quindi raddoppia la somma del C.U.T. (Contributo Unificato Tributario).

Dall’altra parte, il contribuente è obbligato, in caso di impugnazione dell’intimazione di pagamento anche contestare le sottostanti cartelle. Sembra proprio che sia un circolo vizioso.

Tale situazione noi non l’abbiamo mai accettata e sempre contestata ed impugnata (si vedano anche le News del 2/03/2020, la News del 14/06/2019 e la News del 31/05/2021).

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Fattispecie oggetto della sentenza

Una contribuente, nel 2017, riceveva una intimazione di pagamento con a base diverse cartelle di pagamento. La stessa impugnava tali pretese e formalmente contestava anche le cartelle sottostanti.

Nella dichiarazione di valore (ai fini del calcolo del C.U.T.) del ricorso veniva espressamente indicato che le cartelle sono contestate tramite l’impugnazione dell’intimazione di pagamento ai sensi dell’art. 19, co. 3, D.Lgs. n. 546/1992. Veniva quindi calcolato il C.U.T. in riferimento solamente all’intimazione di pagamento e veniva poi corrisposto.

La Segreteria della CTP inviava prima un sollecito per il pagamento del C.U.T. anche per le cartelle sottostanti: veniva quindi sollecitato il pagamento del doppio del C.U.T..

Poi la stessa segreteria della CTP inviava un atto di irrogazione di sanzione contente l’importo del doppio del C.U.T. e le sanzioni pari al 200% dell’importo (ex art. 16, co. 1 bis. D.p.r n. 115/2002).

La contribuente impugnava tali esagerate pretese della segreteria della CTP. Il Giudice di primo grado dava ragione alla contribuente.

Su appello della segreteria della CTP il Giudice regionale annullava la sentenza e ordinava che la causa tornasse al primo giudice.

Tornati avanti alla CTP, la contribuente insisteva sulle proprie ragioni e il Giudice di prime cure, per la seconda volta (basandosi sulla CTR Lombardia n. 650/2020, sempre di una nostra causa) annullava le pretese della segreteria sul C.U.T.

Questa volta, però, la CTP, con la sentenza qui in commento, rispondeva punto su punto alle vane contestazioni della controparte.

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La sentenza del giudice tributario

Come sopra anticipato, dopo vari gradi e discussioni, la CTP, a voler mettere un punto finale sulla questione, ha risposto a tutte le doglianze della Segreteria della CTP dimostrandone l’infondatezza e superficialità.

Si riportano i passaggi principali:

1. “Sul calcolo del valore della lite”: le considerazioni dell’ente accertatore paiono alquanto contraddittorie – e, in quanto tali, non convincenti – laddove, dopo aver reclamato l’applicabilità dell’art. 14, comma 3 bis del T.U.S.G. (che prevede come il valore della lite, nei processi tributari, debba risultare “da apposita dichiarazione resa dalla parte”), di fatto, poi, ne esclude la rilevanza asserendo che “è indubbio che il contributo unificato tributario, nel caso di ricorso contro più atti, va determinato sul valore della lite risultante da ogni atto impugnato”.

2. “Sul calcolo del valore della lite, in riferimento all’atto impugnato”: l’Ufficio individua nelle conclusioni rassegnate da parte privata l’intenzione di impugnare non solo l’intimazione di pagamento ma anche “le prodromiche cartelle di pagamento” il cui valore, per effetto di tale menzione, dovrebbe essere analiticamente considerato per la determinazione del C.U.T. effettivamente dovuto; il rilievo non è condivisibile in quanto è ovvio che, nel caso di specie, le sottostanti cartelle sono atti presupposti, ex art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992.

3. “Il calcolo del contributo unificato si determina sulla dichiarazione del contribuente”: parte pubblica afferma che “La dichiarazione del valore della lite fatta dal contribuente non ha alcuna rilevanza ai fini del calcolo del contributo unificato tributario”, con ciò disconoscendo, ancora una volta (vd. sub 1.), il precetto normativo; alla genericità dell’assunto, la Commissione predilige la certezza letterale del citato art. 14, comma 3 bis del T.U.G.S.

4. Ancora sul valore da considerare per il calcolo del contributo unificato”: l’ente impositore insiste nel sostenere che “nel caso di ricorso cumulativo oggettivo, il contributo è calcolato su ogni atto impugnato e non sulla somma degli stessi”; la Commissione, a tale proposito, nutre non poche perplessità su come inquadrare il ricorso proposto dalla contribuente e ciò in quanto, se, come è noto, il ricorso cumulativo è lo strumento processuale che permette di impugnare, con un unico ricorso, distinti provvedimenti tra cui sussista una connessione, nel caso di specie. le cartelle di pagamento non sono semplicemente “connesse” con l’intimazione di pagamento, ma in questa risultano assorbite in un inscindibile “unicum”. Quanto precede induce questa Commissione ad aderire all’orientamento della giurisprudenza di merito che, ancora di recente (CTR Lombardia n. 650/2020), ha affermato “l’importo del tributo che determina il valore della lite, in base all’art. 12, II alinea, D. Lvo. n. 546/1992, va desunto dall’atto impositivo investito dal ricorso in questione, il quale, nel caso di specie, risulta inteso a conseguire l’annullamento del solo atto di intimazione gravato” e, conseguentemente, ad esso “va parametrato il contributo unificato, senza che le cartelle possano assumere alcuna rilevanza e, soprattutto, senza che queste, permanendo estranee al petitum, possano essere autonomamente assoggettate al contributo”, e pertanto, accoglie il ricorso.” (CTP Novara n. 88/2022)

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