Notifica PEC

Cartella notificata con PEC è inesistente se l’indirizzo telematico del Riscossore è diverso da quello indicato nei pubblici registri

Come più volte affermato e “gridato” su questo sito, le notifiche PEC eseguite da Agenzia delle Entrate-Riscossione con una PEC diversa da quella indicata nei Pubblici Registri Ministeriali (in particolare il registro IPA per gli Enti Pubblici, per maggiori info, CLICCA QUI) è nulla.

Vi sono, inoltre, recenti sentenze che affermano tale lesione del dettato normativo per le PEC, comporta addirittura inesistenza della notifica della cartella.

Tra Le ultime CTP Napoli n. 3120/2022 e la CTP Roma del 24 maggio 2022 n. 6298 (per scoprire tutte le sentenze relative alla illegittima notifica PEC, CLICCA QUI). Qui analizziamo la sentenza della CTP di Roma.

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Giusto per meglio chiarire la questione. Le cartelle notificate da Agenzia delle Entrate-Riscossione con PEC del tipo

sono TUTTE illegittime e la notifica è inesistente o sicuramente nulla.

La PEC corretta che deve utilizzare Agenzie delle Entrate-Riscossione per eseguire legittimamente le notifiche di cartelle e di altri atti della riscossione è: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Quindi, non è sufficiente che solo la PEC del soggetto destinatario della notifica telematica sia estratto dai Pubblici Registri (in particolare il registro INI-PEC per gli per Società e REGINDE per i professionisti, per maggiori info CLICCA QUI), ma anche l’indirizzo PEC del soggetto mittente tale PEC (Agenzia delle Entrate-Riscossione) sia quello estratto dallo specifico elenco Ministeriale (in particolare il registro IPA per gli Enti Pubblici, per maggiori info CLICCA QUI).

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La sentenza della CTP di Roma e l’assoluta incertezza del soggetto mittente la PEC

Tale CTP Roma n. 6298/2022 è particolarmente interessante perché collega il mancato utilizzo di tali indirizzi PEC estratti dai Pubblici registri a un problema di certezza del soggetto mittente la notifica telematica.

La CTP riporta espressamente il problema dei virus o dei “Malware che possono arrivare anche con le PEC e che possono escludere tale certezza del soggetto mittente:

Va, quindi, evidenziato che è escluso qualsiasi effetto sanante per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., perché: “utilizzando un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri, il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto, senza correre il rischio di essere attaccato da c.d. “Malware.” (CTP Roma n. 6298/2022).

Inoltre, sempre tale CTP Roma ben riassume il passaggio della normativa in questione che pretende che anche l’indirizzo del mittente della PEC sia quello dei Pubblici registri:

“In punto di diritto va premesso che l’art. 16-ter del DL n. 179/2012 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012, rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, al comma 1, dispone: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia” (CTP Roma n. 6298/2022).

Si tratta dei registri IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto notificando. In effetti, in ipotesi di indirizzi non ufficiali, emergendo l’assoluta incertezza del soggetto da cui proviene l’atto impugnato, non può che derivare la violazione delle norme circa la certezza, l’affidabilità giuridica del contenuto dell’atto stesso e del diritto di difesa del contribuente. Ne consegue l’inesistenza giuridica della consegna informatica dell’atto tributario proveniente da soggetto formalmente “sconosciuto” al contribuente” (CTP Roma n. 6298/2022)

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Il quadro normativo relativo alla notifica tramite PEC

Con l’idea di dare un quadro il più possibile organico si riporta la normativa speciale che regola le notifiche PEC del Riscossore:

  • L’art. 3-bis della L. 53/1994, rubricato “notificazione in modalità telematica”, al comma 1, prevede che: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
  • A individuare i predetti pubblici elenchi è l’art. 16-ter del DL n. 179/2012 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012), rubricato “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, che al comma 1 così dispone: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”. Si tratta, in altri termini, dei registri IPA, REGINDE e INIPEC in cui devono sempre essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche.
  •  Inoltre, a disciplinare più nel dettaglio le notificazioni per via telematica delle pubbliche amministrazioni, è il suddetto art. 16, co. 12 del DL 179/2012 che prevede: “Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, l’indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L’elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati”.
  •  L’art. 26, co. 2, D.p.r. n. 602/1973: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
  • Dal quadro normativo emerge come il legislatore abbia ripetutamente sancito la necessità che l’attività di notifica avvenga solo ed esclusivamente mediante l’utilizzo di indirizzi di posta elettronica (mittente e destinatario) risultanti dai pubblici elenchi: ciò al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell’atto notificando. Quanto sopra è ulteriormente confermato dal art. 7, co. 5, D.M. n. 163 del 23/12/2013: “5. Per gli enti impositori*, l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al comma 1 è quello individuato dall’articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nell’IPA**.

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* L’Agenzia delle entrate Riscossione è un Ente Pubblico economico. Si veda anche art. 1 D.P.C.M. n. 58 del 8/02/2022 che richiamata l’art. 26, co. 2, Lett. C. del D.L. n. 76/2020: “c) «amministrazioni», le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell’esercizio di attività ad essi affidate ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), del medesimo decreto legislativo;”

**Art. 47, co. 3, del CAD: “I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), provvedono ad istituire e pubblicare nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l’amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati

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