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Come chiedere il rimborso IRES e IRAP per il pagamento IMU

Rimborsi IMU per immobili strumentali

E’ possibile la deducibilità dell’IMU, pagata su immobili strumentali, ex art 43, co. 2, TUIR (sono quindi esclusi gli immobili patrimoniali e gli immobili merce), corrisposto da società di capitali, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 262 del 19 novembre 2020.

In buona sostanza è possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate il rimborso a titolo di IRES ed a titolo di IRAP* equivalente all’importo IMU corrisposto (sempre che l’imposta IMU si stata pagata).

Riportiamo qui un fac-simile di istanza di rimborso da presentare all’Agenzia delle Entrate:

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La questione normativa

Con tale sentenza, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, D. Lgs. n. 23/2011, per gli anni dal 2013 al 2021, nella parte in cui dispone che l’IMU pagata dal contribuente sugli immobili strumentali è indeducibile dalle imposte sui redditi d’impresa.

La censurata indeducibilità dell’IMU dall’imponibile dell’IRES (ed anche IRAP) si pone all’interno di un complesso sviluppo normativo.

Il tributo, infatti, è stato in origine previsto nell’ambito del D.Lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale, attuativo della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Si prevedeva che a decorrere dall’anno 2014 fossero introdotte nell’ordinamento fiscale due nuove forme di imposizione municipale: a) una imposta municipale propria; b) una imposta municipale secondaria.

La prima, la cosiddetta IMU, riuniva in un unico, nuovo, tributo la precedente imposta comunale sugli immobili (ICI).

La seconda imposta (destinata però a rimanere prima inattuata e poi abrogata dall’art. 1, comma 25, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) perseguiva il medesimo scopo di semplificazione accorpando altri tributi minori locali in un’unica forma impositiva.

Per quanto qui interessa è opportuno precisare che ai Comuni (a cui era destinato l’intero gettito dell’IMU e a cui si consentiva una manovra in aumento o in diminuzione fino allo 0,30 per cento), veniva attribuita la facoltà di ridurne fino alla metà l’aliquotanel caso in cui abbia ad oggetto immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso in cui abbia ad oggetto immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società” (art. 8, comma 7, del citato d.lgs. n. 23 del 2011).

Tale disposizione era funzionale a consentire ai Comuni di evitare che il nuovo tributo determinasse un incremento della pressione fiscale sulle imprese

Inoltre, nell’agosto del 2013 (a pochi giorni della conversione del suddetto decreto-legge) il Dipartimento del MEF esaminava espressamente il tema della “deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell’imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive”.

In particolare, presero atto che con il passaggio dall’ICI all’IMU, gli immobili di proprietà delle imprese hanno subito un incremento di prelievo, dovuto sia all’aumento delle aliquote e dei coefficienti moltiplicativi applicati alle rendite catastali, sia alla circostanza che l’IMU non ha sostituito le imposte sui redditi che gravano sugli immobili ad uso produttivo (mentre ha sostituito il prelievo IRPEF sui redditi di tutti gli altri immobili non locati)

Veniva evidenziata la necessità di una deducibilità dell’IMU ai fini della determinazione del reddito d’impresa, in linea con quanto avviene nei principali Paesi europei.

Tuttavia, con il D.L. n. 54 del 2013 aveva solo sospeso il pagamento della prima rata 2013 dell’IMU sull’abitazione principale, l’intervento sulla norma oggetto dell’odierna analisi è concretamente avvenuto solo con l’art. 1, commi 715 e 716, della legge n. 147 del 2013, che l’ha sostituita stabilendo che l’IMU è deducibile ai fini del reddito d’impresa solo nella misura del 30% per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e del 20% dal 1° gennaio 2014.

Sono poi seguite ulteriori modifiche e percentuali di deducibilità:

Periodo d’imposta201820192020202120222023
Deducibilità IMU50,00%60,00%60,00%100,00%100,00%100,00%

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La decisione della Corte costituzionale e la possibilità di chiedere il rimborso

La Consulta, con la sentenza n. 262 del 4/12/2020, ha dichiarato incostituzionale l’art. 14, co.1 del D.Lgs. n. 23/2011, nella parte in cui dispone che, anche per gli immobili strumentali, l’IMU (propria) è indeducibile ai fini dell’imposta del reddito d’impresa.

Precisamente:

“Deve quindi essere dichiarata la illegittimità costituzionale del censurato art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011 nella parte in cui prevede l’indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’imponibile delle imposte sui redditi d’impresa.

La riscontrata violazione del principio di coerenza e quindi di ragionevolezza ai sensi degli artt. 3 e 53 Cost., rilevata con riguardo alla indeducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dall’imponibile dell’IRES, infatti non può che coinvolgere anche l’indeducibilità dal reddito d’impresa ai fini dell’IRPEF, poiché per effetto del rinvio disposto dall’art. 56 TUIR – «[i]l reddito d’impresa è determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II, salvo quanto stabilito nel presente capo» – esso si determina sostanzialmente secondo le regole dell’IRES disposte all’art. 81 e seguenti TUIR.”

Ecco perché è possibile chiedere il rimborso dell’IMU, pagata su immobili strumentali, ai fini IRES e IRAP, per i periodi 2013-2021.

Scarica qui il Fac-simile dell’istanza:

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