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Novità luglio: D.L. Aiuti, nuova dilazione + Corte Costituzionale: non è più reato l’omesso versamento di ritenute

Nuova dilazione e cancellazione reato tributario

Il mese di luglio 2022, in questi giorni, ha portato importanti novità sul versante Fiscale sia della riscossione, che in riferimento ai reati tributari.

Qui analizzeremo:

  1. sia le novità introdotte dall’art. 15 bis del Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, il cosiddetto Decreto Aiuti, (definitivamente convertito in legge, con modifiche, ieri 14 luglio 2022), che ha introdotto la nuova dilazione con Agenzia delle Entrate-Riscossione;
  2. sia dell’importantissima sentenza della Corte Costituzionale n. 175 del 14 luglio 2022 (che ha dichiarato in costituzionale l’art. 7. Del D.Lgs. n. 158/2015 e l’art. 8 della Legge n. 23/2014 escludendo il reato tributario per omesso versamento delle ritenute del Modello 770).

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Sul Decreto Legge Aiuti convertito: la nuova dilazione

Il Decreto-Legge n. 50 del 2022, recante misure urgenti per energia nazionale ed aiuto alle imprese e famiglie, è stato definitivamente approvato al Senato. La Legge dovrebbe entrare in vigore già da lunedì p.v.. (per tutte le informazioni sulle rateazioni con Agenzia delle Entrate Riscossione, CLICCA QUI)

La modifica che qui ci interessa è quella dell’art. 15bis introdotto nel D.L. Aiuti:

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“Dopo l’articolo 15 sono inseriti i seguenti: « Art. 15-bis. (Disposizioni urgenti in materia di liquidità) – 1. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, all’arti-colo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1: 1) al primo periodo, dopo le parole: “difficoltà, concede” sono aggiunte le seguenti: “per ciascuna richiesta”;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà”; b) al comma 3: 1) all’alinea, le parole: “cinque rate” sono sostituite dalle seguenti: “otto rate”; 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) il carico non può essere nuovamente rateizzato”; 3) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: “3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza”.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.”

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Riportiamo una utile tabella dove indichiamo le regole attutali, quelle che vi saranno l’entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 convertito e quelle transitorie.


SITUAZIONE ATTUALESITUAZIONE DOPO l’entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 convertito in leggeSITUAZIONE TRANSITORIA (tra le vecchie e le nuove regole)
Quale è il debito che si può dilazionare?Il Contribuente può chiedere al Riscossore di dilazionare la totalità delle cartelle o avvisi presenti a ruolo, oppure una sola parte delle cartelle o avvisiIl Contribuente può chiedere al Riscossore di dilazionare tutte o specifiche cartelle o avvisi oppure specifici carichi o partite presenti nelle singole cartelle o avvisi.Rimangono attive e valide le dilazioni già chieste con le regole a suo tempo presenti.
Quale è il limite per dilazionare senza l’Isee (o gli indici Liquidità e Alfa per le Società)?Il Contribuente può chiedere di dilazionare un debito fino ad €60.000,00 senza dare prova del proprio stato di difficoltà (indicatore Isee indice Alfe e Liquidità).Il Contribuente può chiedere di dilazionare un debito fino ad €120.000,00 senza dare prova del proprio stato di difficoltà (indicatore Isee indice Alfe e Liquidità).Rimangono attive e valide le dilazioni già chieste con le regole a suo tempo presenti.
Quante rate posso saltare con una dilazione accettata?La dilazione rimane attiva se il Contribuente salta fino a 4 rate (con la 5° decade la dilazione) anche non consecutive.La dilazione rimane attiva se il Contribuente salta fino a 7 rate (con la 8° decade la dilazione) anche non consecutive.Rimangono attive e valide le dilazioni già chieste con le regole a suo tempo presenti.
Cosa succede se ho avuto precedenti dilazioni decadute?Nel caso in cui il Contribuente ha fatto decadere precedenti dilazioni, non può più chiedere una nuova dilazione anche per cartelle/avvisi diversi. Deve prima saldare, in unica soluzione, le precedenti dilazioni decaduteNel caso in cui il Contribuente ha fatto decadere precedenti dilazioni, per tali cartelle/avvisi, non potrà MAI più chiedere una dilazione, anche pagando l’importo delle rateazioni decadute in unica soluzione. In ogni caso, potrà chiedere nuove dilazioni per cartelle/avvisi MAI dilazionati, anche se ha avuto dilazioni decadute (però su cartelle/avvisi diversi).Per le dilazioni già richieste prima dell’entrata in vigore della novella, sarà valido il principio secondo cui, in caso di decadenza della rateazione, è sempre possibile dilazionare nuovamente il debito pagando integralmente ed in unica soluzione le rate scadute.

Scarica i NUOVI moduli su nostro SITO oppure direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione

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Sulla sentenza Corte Costituzionale n. 175/2022

La Corte costituzionale, con sentenza n. 175 depositata ieri 14 luglio 2022, ha affermato l’illegittimità costituzionale:

  1. sia dell’articolo 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 158/2015 (che ha operato la revisione del sistema sanzionatorio penale tributario (in attuazione della delega ex articolo 8, comma 1, L. 23/2014), nella parte in cui ha inserito le parole “dovute sulla base della stessa dichiarazione o”;
  2. sia dello stesso articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000, nella parte in cui prevede la rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d’imposta (cd. Modello 770).

La questione di incostituzionalità dell’ art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000 era stata sollevata dal Tribunale di Monza, rilevando come nella fattispecie tipizzata nel citato articolo 10-bis, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale in tema di eccesso di delega dallo stesso richiamata, fosse evidente il contrasto tra i criteri e i principi fissati nella delega e il “prodotto del decreto delegato, quanto alla novellata calibrazione della omissione propria dell’articolo 10-bis D.lgs. 74/2000”.

Per il Tribunale di Monza non era costituzionale una norma che prevedeva l’integrazione del reato tributario per il semplice fatto che nella dichiarazione Modello 770 risulti la debenza delle somme a titolo di ritenute, senza valutare l’effettivo rilascio delle certificazioni ai sostituiti.

Ebbene, la Corte costituzionale, ha affermato che l’ampliamento della fattispecie incriminatrice del delitto di omesso versamento delle ritenute, ex art. 10-bis D.Lgs. 74/2000, è incostituzionale per eccesso di delega dell’articolo 8, comma 1, L. 23/2014.

La Corte costituzionale ha concluso che la scelta del legislatore delegato di inserire le parole dovute sulla base della stessa dichiarazione o, contrasta con diversi principi costituzionali, non essendo sorretta dai principi e dai criteri direttivi della delega legislativa.

Quindi, deve ritenersi che non costituisce più reato l’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della mera dichiarazione annuale di sostituto d’imposta (cd. Modello 770).

Tale fattispecie, pertanto, torna ad essere un mero illecito amministrativo tributario, purché non risulti provato il rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti.

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