Penale

Fatture false e patteggiamento. La cassazione cambia orientamento

Fatture false e patteggiamento

Già con nostre precedenti News (CLICCA QUI per maggiori info) riportavamo alcune sentenze della Cassazione che ammettevano l’accesso al rito speciale del patteggiamento (ex art. 444 c.p.p., per maggiori info CLICCA QUI) per i reati tributari anche se non veniva corrisposto tutto il debito con sanzioni ed interessi (prima dell’apertura del patteggiamento).

Ora, la Suprema Corte, con la Sentenza n. 25656 del 5 luglio 2022, ha cambiato orientamento ed ha posto come condizione per accedere al patteggiamento il pagamento dell’intero debito tributario, comprese sanzioni ed interessi, in particolare per il reato previsto e punito dall’art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture false).

*****

La fattispecie

Con la sentenza ex art. 444 c.p.p. il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, all’esito dell’udienza preliminare, ha applicato all’imputato la pena di 8 mesi di reclusione per il reato ex artt. 81 cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 perché, quale titolare dell’omonima ditta individuale, con più azione esecutive di un medesimo disegno criminoso, emise, al fine di consentire all’azienda agricola l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, fattura dell’importo di € 1.500,00 più I.V.A. al 10% e fattura dell’importo di € 900 più I.V.A. al 10% relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.

Avverso tale sentenza, che accoglieva la richiesta di patteggiamento, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia.

Con il primo motivo il Procuratore Generale deduceva che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe errato nell’accogliere la richiesta di patteggiamento, non essendo stata soddisfatta la condizione prevista dall’art. 13-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ossia l’estinzione del debito tributario con il pagamento delle sanzioni amministrative e degli interessi, che rappresenterebbe la condizione di ammissibilità del rito.

La condizione di ammissibilità riguarderebbe soprattutto il reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, poiché tale delitto non è ricompreso tra le ipotesi di non punibilità previste dall’art. 13.

Il divieto non potrebbe essere eluso neanche invocando la mancata quantificazione dell’imposta evasa, trattandosi di un accertamento di competenza del giudice penale

*****

Gli articoli di riferimento

Decreto legislativo 10/03/2000, n. 74 – Art. 8. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

“1.    È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 

2.    Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis.    Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Decreto legislativo 10/03/2000, n. 74 – Art. 13. Causa di non punibilità. Pagamento del debito tributario

“1.    I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

2.    I reati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

3.    Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell’applicabilità dell’articolo 13-bis, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione è sospesa. Il Giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione”

Decreto legislativo 10/03/2000, n. 74  – Art. 13-bis. Circostanze del reato

“1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.

2.    Per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 13, commi 1 e 2.

3.    Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.”

Articolo 444 Codice di procedura penale  Applicazione della pena su richiesta

“1. L’imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l’applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall’applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 bis, 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600 quater, secondo comma, 600 quater 1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600 quinquies, nonché 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater e 322 bis del codice penale, l’ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537 bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale [163 c.p.] non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, primo comma, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l’efficacia all’esenzione dalle pene accessorie previste dall’articolo 317 bis del codice penale ovvero all’estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l’estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.”

*****

La decisione della Cassazione

Come sopra anticipato, la Suprema Corte ha cambiato orientamento sulle condizioni di operatività del rito speciale del patteggiamento.

In riferimento di reati con oggetto fatture false (tra cui il soggetto che le emette: art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) prima non serviva il pagamento totale del debito tributario, ora, invece, il pagamento del debito tributario, con sanzioni ed interessi, prima dell’apertura del dibattimento è condizione essenziale per tale patteggiamento.

Premettiamo che la fattispecie analizzata dalla cassazione era relativa a fatture soggettivamente false (fatture emesse dal soggetto che non ha posto in essere la prestazione).

Inoltre, il Supremo Consesso ha precisato che: “il principio per cui chiunque indichi l’IVA in una fattura o in ogni altro documento che ne fa le veci è debitore di tale imposta (…) «… tale soggetto è debitore dell’IVA indicata in una fattura indipendentemente da qualsiasi obbligo di versarla in ragione di un’operazione soggetta ad IVA. (…) 1.5. Poiché l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti genera l’obbligo del pagamento dell’imposta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura, ne consegue che per poter accedere al patteggiamento è necessario il pagamento integrale dei debiti tributari” (Cass. n. 25656/2022).

Per la responsabilità penale, il contribuente è obbligato a pagare l’IVA per la semplice circostanza di averla indicata in fattura, anche se il rapporto sottostante alla fattura sia inesistente (fatture false).

Successivamente, la Cassazione arriva alla conclusione che per il patteggiamento per reati tributari, condizione è il pagamento dell’intero debito (anche se tale debito tributario non esiste, visto che si tratta di fatture false).

Precisamente:

“2.1. Poiché l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti genera il debito tributario, va superato il principio espresso da Sez. 3 n. 1582 del 14/12/2021, dep. 2022, Lucarelli, non massimata, che ha ritenuto che all’art. 8 d.lgs. 74 del 2000 non si applichi la condizione ostativa prevista dall’art. 13-bis d.lgs. 74 del 2000 sul presupposto logico, prima ancora che giuridico, della condizione di accessibilità al patteggiamento è che le condotte determinino un debito tributario a carico del loro autore che questi possa assolvere, con la conseguenza che la condizione di ammissibilità del patteggiamento di cui alla disposizione denunciata non è applicabile in relazione ai reati, quali l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, che sussistono pur in assenza di un’evasione di imposta, e quello di distruzione od occultamento delle scritture contabili, la cui consumazione prescinde dall’evasione, tanto che in relazione a tali fattispecie non è stata ritenuta configurabile la circostanza attenuante di cui al comma 1 del medesimo art. 13- bis d.lgs. n. 74 del 2000(Cass. n. 25656/2022).

Articoli Correlati

Back to top button