Cartelle di pagamentoIn generale sugli atti tributari

Crediti con la P.A. sono utilizzabili per compensare le cartelle di pagamento

Compensazione debito in cartella

Con l’art. 20-ter del Decreto Legge n. 50/2022 (il cosiddetto Decreto Aiuti), convertito con modifiche dalla Legge n. 91/2022, è stata definitivamente prevista la possibilità di compensare i debito oggetto delle cartelle di pagamento (nonché degli avvisi di addebito dell’INPE e gli avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate) con i crediti verso la Pubblica Amministrazione.

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La norma prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, per somministrazioni, forniture, prestazioni professionali e appalti possono essere compensati con le somme dovute per carichi affidati all’Agente della Riscossione, riportati in cartelle, nonché gli avvisi di addebito INPS e gli avvisi di accertamento esecutivi.

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Riportiamo una tabella con indicate le caratteristiche e le condizioni per tale compensazione

Caratteristiche e CondizioniSpiegazioni
Quale norma viene modificata?L’art. 20-ter del D.L. n. 50/2022 modifica l’art. 28-quater D.p.r. n. 602/1973
Quale debiti e crediti sono compensati?Le nuove norme si applicano anche alle somme contenute nelle cartelle e gli avvisi successivi al 30 settembre 2013, ma sempre entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Condizioni della compensazionePer eseguire la compensazione è necessario che il credito vantato verso la P.A. sia certificato dall’amministrazione interessata a favore della quale sono stati effettuati i lavori di somministrazione o di fornitura, di appalti o di servizi anche professionali.
La richiesta di certificazione va fatta attraverso la piattaforma dei crediti commerciali presente sul sito della Ragioneria Generale dello Stato. Inoltre, l’estinzione del debito è condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione.
Come presentare l’istanzaUna volta ottenuta la certificazione, l’istanza di compensazione la si deve presentare all’Agenzia delle Entrate Riscossione.
L’istanza può essere totale o parziale. L’Agenzia delle Entrate Riscossione verifica la conformità della certificazione e, in caso di esito positivo, procede alla compensazione ed al rilascio dell’attestazione di pagamento.

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