Avvisi di accertamento e di addebitoNotifica

Se il fisco non prova l’invio del CAD l’avviso di accertamento è nullo

CAD ed Avvisi di accertamento

Per la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con la sentenza n. 695/04/2022, la mancata prova, prodotta in giudizio, dell’invio della raccomandata informativa (il cosiddetto CAD), in caso di notifica con posta dell’atto impositivo (avviso di accertamento), comporta la nullità dell’avviso stesso.

La CTR del Piemonte ha basato la propria decisione sulla sentenza della Cassazione Sezioni Unite n. 10012/2021, precisamente: “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima”

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In buona sostanza, il contribuente eccepiva di non aver mai ricevuto l’avviso di accertamento esecutivo e neppure l’obbligatoria raccomandata che comunica l’affidamento della “posizione debitoria” al riscossore.

Tale raccomandata è obbligatoria e prevista dall’art. 29, co. 1 let. b ultimo periodo, D.L. 78/2010: “L’agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione”.

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Nella fattispecie oggetto della CTR, l’ente impositore si era limitato a produrre soltanto l’avviso di ricevimento della prima raccomandata (quella contenente l’avviso di accertamento notificando), con l’attestazione dell’agente postale della temporanea assenza del destinatario e dell’avvenuta spedizione della seconda raccomandata prescritta dall’articolo 8 della legge 890/1982 (Cad).

Per la CTR, ribaltando la decisione di primo grado, sulla base della delle Sezioni Unite n. 10012/2021, ha stabilito che l’ufficio deve provare la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento che comunichi l’avvenuto deposito (Cad), producendo in giudizio l’avviso di ricevimento.

Questo perché:

“La Corte a Sezioni Unite ha chiarito che nel sistema della notificazione postale, in caso di mancata consegna del plico contenente l’atto notificando, la comunicazione di avvenuto deposito abbia un ruolo essenziale al fine di garantire la conoscibilità, intesa come possibilità di conoscenza effettiva, dell’atto notificando”.

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