In generale sugli atti tributari

Primo Decreto Aiuti convertito in legge: Detrazioni Edilizie e Crediti d’imposta per l’energia

Detrazioni Edilizie e Crediti d’imposta

Il primo Decreto, cosiddetto, “Aiuti”, D.L. n. 50/2022, nella conversione in legge (Legge n. 91/2022) ha introdotto importanti novità (si veda anche la News del 20/7/2022), tra le quali:

  • DECTRAZIONI EDILI;
  • CREDITI D’IMPOSTA PER IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS.

CLICCA QUI per scaricare il Decreto Aiuti Bis convertito dalla Legge n. 142/2022

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Analizziamo le principali novità

DETRAZIONI EDILIZIE

E’ stata modificata la disciplina della cessione dei crediti derivanti dalle opzioni relative alle detrazioni edilizie di cui all’art. 121 del Dcerto n. 34/2020 (cosiddetto “Rilancio”).

Ora per le banche possono effettuare, in aggiunta la, cosiddetta, quarta cessione, oppure in alternativa (cioè prima che siano state “esaurite” le cessioni possibili) sarà possibile una cessione a favore di correntisti della banca cedente, diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (“consumatori”).

In buona sostanza, con la modifica apportata in sede di conversione, viene ampliata la platea dei potenziali “cessionari finali” correntisti delle banche, che nella formulazione originaria della norma era invece circoscritta ai “clienti professionali privati”

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CREDITI D’IMPOSTA ALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

In fase di conversione sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas al fine del corretto accertamento dei consumi di energia.

Con riferimento ai crediti d’imposta per le imprese non energivore e non gasivore, nel caso in cui l’impresa destinataria di tali contributi nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato:

‐ il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica;

‐ l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022.

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