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Cassazione Sezioni Unite: non si può più impugnare l’estratto di ruolo, anche per i processi in corso

Non impugnazione dell'estratto del ruolo

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 26283 del 06 settembre 2022, ha ottemperato alla volontà del legislatore (si veda la News del 02/12/2021) di limitare fortemente le impugnazioni tramite l’estratto di ruolo per far annullare le cartelle di pagamento.

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Per la Cassazione la contestazione del ruolo e/o delle cartelle (tramite l’impugnazione dell’estratto di ruolo, per la differenza si veda Cass. SS. UU. n. 19704/2015) è una azione di accertamento negativo (chiedere al Giudice di accertare che il debito a ruolo è decaduto).

Il processo tributario, invece, ha in sé una azione impugnatoria (precisamente è una azione costitutiva estintiva o modificativa). In buona sostanza vi deve essere un atto del fisco da impugnare, l’estratto di ruolo non è un atto impugnabile (“elaborato informatico”, Cass. SS. UU. n. 19704/2015) e il ruolo, in esso contenuto, non ha una sua realtà materiale se non nella cartella.

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Da questo ragionamento il Supremo Consesso analizza l’interesse ad agire (anche per i processi non tributari), che lo si può, semplificando molto, considerare come il vantaggio (concreto ed attuale) che vuole conseguire il contribuente.

E’ ammissibile tale interesse ad agire solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso (oppure, per i processi non tributari, che sia maturata la prescrizione dopo la notifica della cartella). In questo caso, però, già vi è la tutela postuma: impugnare l’atto successivo alla notifica della cartella per contestare la non notifica della cartella stessa.

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La norma di riferimento

Successivamente, la Cassazione introduce la modifica normativa tanto discussa.

Con l’art. 3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602/73, è stato inserito il comma 4-bis, che ha stabilito non soltanto che l’estratto di ruolo non è impugnabile, se no a specifiche condizioni:

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione

Il ruolo e la cartella di pagamento, tuttavia, che si assume invalidamente notificata possono essere direttamente impugnati in tre casi (si veda anche la News del 02/12/2021):

1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto,

2) blocco di pagamenti da parte della Pa;

3) perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.

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La fattispecie

La vicenda trae origine dall’impugnazione di una iscrizione d’ipoteca, con la quale il contribuente è venuto a conoscenza di diversi debiti tributari, riportati in cartelle a lui mai notificati.

Il contribuente, quindi, impugnava anche le iscrizioni a ruolo, le cartelle e le relative intimazioni di pagamento.

La CTP accoglieva il ricorso, che ha ritenuto tempestivo perché considerava impugnabile l’estratto di ruolo.

La CTR rigettava l’appello proposto dal Riscossore e la decisione veniva impugnata avanti la Cassazione.

La Suprema Corte rinviava la decisione alle Sezioni Unite anche in considerazione dei principi precedentemente affermati dalla precedente decisione, sull’argomento, delle Sezioni Unite (sentenza 19740/2015), nonché in considerazione della novella introdotta dall’articolo 3-bis del Dl 146/2021 (sopra riportato).

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La decisione delle Sezioni Unite

Come sopra anticipato le Sezioni Unite hanno confermato la legittimità della novella normativa (sopra riportata) e, addirittura, l’hanno considerata applicabile ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi; art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative):

“In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. SS. UU. n. 26283/2022)

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