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NUOVO PRECESSO TRIBUTARIO. LE NUOVE REGOLE CHE PARTONO OGGI

Nuovo processo tributario

Da oggi 16 settembre 2022 entra in vigore il NUOVO PROCESSO TRIBUTARIO (è anche il termine ultimo per la definizione Liti dei Ricorsi in Cassazione, CLICCA QUI), molte sono le novità introdotte e molto importanti per il contribuente.

Altre novità partiranno dall’inizio del prossimo anno: si veda schema infondo all’articolo.

In una visione globale della Legge n. 130/2022, si può affermare, finalmente, che tale riforma equilibria i rapporti processuali tra fisco e contribuente, principalmente per su due importanti punti:

  • Giudici tributari: Giudici Professionali (anche se la formazione dei Giudici Tributari è un po’ lunga) con organo di vertice indipendente: Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
  • Onere della prova a carico del fisco: finalmente vi è una norma processuale di diritto tributario che sancisce il principio dell’art. 2697 c.c.: chi è titolare del diritto (ad esempio il diritto del Fisco di pretendere i tributi) deve provarlo. Se non lo prova, con ragionevole certezza, il Giudice deve rigettare le sue ragioni.

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Individuiamo le principali novità che entrano in vigore già dal 16 settembre 2022 e possono essere applicati ai processi tributari in corso

NOVITA’SPIEGAZIONI
Cambio denominazione del Giudice Tributario (art. 1, co. 1, e art. 4, co. 1, Legge n. 130/2022)I Giudici Tributari non saranno più denominati Commissione Tributaria Provinciale o Commissione Regionale Tributaria, ma rispettivamente:
Corti di Giustizia Tributaria di Primo Grado
Corti di Giustizia Tributaria di Secondo Grado.
La prima cosa che si denota da tale nuova denominazione dei giudici è la mancanza di collegamento territoriale.
I nuovi Giudici Tributari sembrano non più delimitati e limita dalla provincia e dalla Regione.
Forse, nel disegno del legislatore, vi è la volontà di accorpare (specialmente per il primo grado) diversi giudici tributari che hanno poche cause e piccoli organici
Nuove regole sulla sospensione cautelare (art. 2, art. 4, co. 1 let. f della legge n. 130/2022)Per la nuova istanza cautelare per la sospensione dell’esecutività dell’atto impugnato si sono accorciati i tempi:
– il Giudice Tributario deve fissare l’udienza per la discussione della sospensiva entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza;
abrogato il comma 5-bis dell’art. 47 che indicava il termine massimo di 180 giorni per fissare l’udienza per la discussione della sospensiva.
Riduzione termini per comunicare data fissazione udienza, per la sospensiva (art. 4, co. 1 let. f della legge n. 130/2022)Sono ridotti da 10 giorni liberi a 5 giorni liberi il termine entro il quale la segreteria del Giudice tributario deve comunicare alle parti la data dell’udienza per la discussione della sospensione
Testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. nel processo tributario (art. 4, co. 1 let. c della legge n. 130/2022)Viene espressamente esclusa la prova del giuramento. La prova testimoniale sarà quella scritta dell’art. 257 bis c.p.c. (ex legge n. 69/2009).
Quindi su accordo delle parti il giudice può autorizzare la parte di fornire, per iscritto, in un preciso termine.
Sarà la parte che ha richiesto la testimonianza a predisporre il modello di testimonianza.
Onere della prova a carico del Fisco (art. 6 della legge n. 130/2022)Uno dei principi base dei processi è che chi è titolare del diritto contestato (l’attore) ha l’onere di provare i fatti specificatamente introdotti (allegati).
Se non riesce a provare tali fatti specificatamente introdotti (e contestati da controparte ex art. 115 c.p.c.) allora il Giudice deve rigettare la pretesa.
Questa è l’applicazione processuale dell’art. 2967 c.c.
Nel processo tributario (che è un processo impugnatorio, si veda la News del 8/9/2022), anche se la causa la inizia il contribuente, l’oggetto del processo (il petitum) è il diritto del Fisco.
Il Giudice, in poche parole, deve decidere se sussista oppure non sussista il diritto di credito tributario del Fisco.
Quindi sarà il Fisco a dovere provare il suo credito e sono lo prova il Giudice lo deve dichiarare decaduto.
Orbene, ora con la specifica previsione dell’art. 6 della Legge n. 130/2022, tale passaggio dell’onere della prova in capo al Fisco, che è titolare del credito controverso, è più chiaro ed anche staccato dall’art. 2967 c.c. (norma sostanziale).
La conseguenza di tale specifica previsione è che si tratta di una specifica norma processuale e, quindi, applicabile anche ai processi in corso (si veda anche Cass. n. 7989/2017; Cass. 17791/2016 sulla distinzione di norma sostanziale e processuale ed effetto retroattivo delle novelle, tali sentenza sono relative alla cancellazione delle società ed i rapporti con il fisco)

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Indichiamo le principali novità in base alla loro entra in vigore:

ENTRATO IL 16/9/2022DOPO IL 16/9/2022
La nuova denominazione dei Giudici Tributari.
Sarà usata la denominazione Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado e Corte di Giustizia Tributaria di secondo Grado, in luogo, rispettivamente di Commissione Tributaria Provinciale e Commissione Tributaria Regionale
Giudice Monocratico: cause sotto €3.000,00
Per i ricorsi notificati dopo il 01/01/2023 con oggetto cause per valore fino ad €3.000,00 saranno di competenza del Giudice Tributario monocratico.
Sono escluse le controversie di valore indeterminabile.
Nuova testimonianza scritta.
Il Giudice può ammettere la prova testimoniale scritta, assunta secondo le forme dell’art. 257 bis c.p.c.
La testimonianza, naturalmente, sarà esclusa per quei documenti posti in essere da pubblico ufficiale (che si possono infirmare solo con la querela di falso).
Cessazione incarico “vecchi” Giudici Tributari
I Giudici di primo e di secondo grado, cessano dall’incarico, con le seguenti scadenze:
a) il 1° gennaio 2023 qualora abbiano compiuto settantaquattro anni di eta’ entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di eta’ nel corso dell’anno 2023;
b) il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatre’ anni di eta’ entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di eta’ nel corso dell’anno 2024;
c) il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto settantadue anni di eta’ entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di eta’ nel corso dell’anno 2025;
d) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di eta’ entro il 31 dicembre 2025, ovvero al   compimento del settantunesimo anno di eta’ nel corso dell’anno 2026.
Maggiorazione della condanna alle spese.
Saranno aumentate del 50% se una delle parti (o tutte e due) non abbiamo accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice, senza giustificato motivo
Condanna alle spese.
Dai ricorsi notificati dal 01 gennaio 2023 entrerà in vigore, l’automatica condanna alle spese del resistente ove il ricorso sia accolto per le stesse ragioni esposte nel ricorso-reclamo, sempre per le liti di valore sino a €50.000.
Conciliazione proposta dal giudice.
Il Giudice tributario, per le causa inferiori ad €50.000,00 (soggette a reclamo), può proporre, d’ufficio, una proposta conciliativa della causa.
Definizione agevolata Cassazione
La domanda per la presentazione della Definizione agevolata dei ricorsi pendenti in Cassazione deve essere presentata entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge (16/9/2022), quindi entro il 14 gennaio 2023.
Per maggiori info CLICCA QUI
Garanzia per la cautelare.
Non sarà chiesta la presentazione di una garanzia per poter vedersi concedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, se il soggetto che richiede tale cautelare ha un indice di affidabilità ISA pari a 9.
 

Scarica qui il testo definitivo della Legge:

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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