Penale

Reato di omessa dichiarazione: non basta la presunzione dei prelievi bancari

Reato di omessa dichiarazione e presunzioni

La Suprema Corte, con la sentenza penale n. 32027 del 17 maggio 2022, ha precisato che per i reati tributari, in particolare per il delitto di omessa dichiarazione, non è sufficiente ad integrare la fattispecie criminosa la presunzione dei movimenti bancari.

In buona sostanza, la presunzione legale tributaria, che configura come ricavi i prelevamenti e i versamenti svolti dal contribuente nel suo conto bancario (art. 32 D.p.r. n. 600/1973, non può bastare per integrare il reato di omessa dichiarazione dell’art. 5 D.Lgs. n. 74/2000. Servono altri elementi a riscontro della certezza dell’esistenza della condotta criminosa.

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Le norme in questione

Art. 32 D.p.r. n. 600/1973: “Per l’adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: (…)

7) richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, alle società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari sopra indicati e le generalità dei soggetti per i quali gli stessi operatori finanziari abbiano effettuato le suddette operazioni e servizi o con i quali abbiano intrattenuto rapporti di natura finanziaria. (…)

Art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 (Dichiarazione omessa):1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

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La fattispecie oggetto della sentenza

La corte di appello confermava la sentenza del Tribunale, con la quale il contribuente era stato condannato per il reato previsto e punito dall’art. 5 del Dlgs. 74/2000.

Avverso la predetta sentenza il contribuente propone ricorso deducendo un unico motivo di impugnazione.

Rappresenta, in particolare, il vizio in quanto non vi sarebbe prova del fatto che le movimentazioni bancarie emergenti dal conto del ricorrente facciano riferimento al suo reddito, osservandosi come gli arricchimenti apparentemente senza titolo indicati dalla corte di appello, al fine di delineare il reato contestato, avrebbero dovuto essere oggetto di un accertamento – mancante – diretto a stabilire a quale tassazione fossero soggetti.

E quindi la sentenza sarebbe formata su fatti inammissibili: presunzioni tributarie. Si sarebbe acriticamente accolto l’accertamento della Agenzia delle entrate per cui sarebbero confluiti, sul conto del ricorrente, somme superiori a 242.000 euro senza tuttavia verificare le contestuali uscite emergenti dal medesimo conto, le quali potrebbero essere imputate a costi di esercizio e, in tal caso, la soglia di imposta evasa potrebbe essere inferiore al limite minimo di legge.

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La decisione della Cassazione

La Suprema Corte sul punto è stata lapidaria:

Va premesso, con riguardo alla valenza in sede penale delle presunzioni tributarie (segnatamente di quella di cui all’art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973 – la quale configura come ricavi sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari -) , che questa Corte ha ritenuto le stesse inutilizzabili in base al principio secondo cui le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa”

Inoltre:

Ed invero, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, quello secondo cui non è consentito al giudice desumere dal silenzio dell’imputato sulla giustificazione di apparenti entrate reddituali, elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l’onere della prova grava sull’accusa. Non deve, infatti, essere dimenticato che la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell’imputato, di circostanze valutabili a suo carico nonché la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti di prova solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa, non potendo determinare alcun sovvertimento dell’onere probatorio” (Cass. Pen. n. 32027/2022)

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