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Avviso di accertamento è decaduto se la data della firma digitale non è contestata dall’ufficio

Avviso di accertamento e decadenza non contestata

Con la sentenza della CTP Bari n. 1495 del 19 settembre 2022, si applica un importante principio (si veda anche Cass. 2482/2020) al fine della decadenza dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate: l’intervenuta decadenza deve essere provata da chi ne ha interesse.

Di conseguenza se il contribuente formula un motivo di impugnazione relativo alla decadenza in cui è incorso l’avviso di accertamento e controparte non formula alcuna specifica contestazione, tale decadenza è provata ex art 115, co. 1, c.pc.

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Fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente impugnava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015.

Tra i diversi motivi di impugnazione contestava la decadenza di tale atto accertativo perché notificato oltre i termini dell’art. 157, co. 1, D.L. 34/2020, che nel caso in cui la scadenza ordinaria (senza applicare la normativa covid) sarebbe stata il 31/12/2020, allora il nuovo termine dipendeva da due passaggi (si veda anche la News del 13/4/2022):

  • Termine fino al 31 dicembre 2020 per l’emissione dell’avviso (la sottoscrizione dell’atto);
  • La notifica dell’atto emesso (sottoscritto) entro il 28 febbraio 2022.

In buona sostanza, il contribuente eccepiva che la firma digitale dell’avviso è stata apposta dopo la scadenza del 31/12/2020.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate che, però, non contestava specificatamente che la firma digitale presente nell’atto era stata apposta dopo la scadenza del 31/12/2020. Sul punto nulla riferiva.

Il Giudice, correttamente, considerava il fatto specifico della firma digitale tardiva come fatti certo perché non contestato da controparte.

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La normativa

L’art. 115, co. 1, c.p.c., applicabile anche nel processo tributario (richiamato dall’art. 1. co. 2, D.Lgs. n. 546/1992, è chiaro: ”Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.

Art. 157, co. 1, D.L. n. 34/2020

1.    In deroga a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.”

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La decisione della CTP

Sul punto la CTP ha affermato:

La ricorrente, con la prima eccezione di ricorso, ritiene che l’Amministrazione finanziaria sia decaduta dal potere impositivo per effetto di quanto previsto dal legislatore con l’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

In particola, sostiene la ricorrente, poiché il comma 1 del citato articolo ha previsto che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, devono essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, termini, successivamente modificati in 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

(…)

In buona sostanza la doglianza della ricorrente non può essere disattesa, in considerazione atteso che l’Ufficio non ha fornito alcuna prova certa, inconfutabile, che l’avviso di cui è causa, sia stato emesso, come previsto dalla legge, in data precedente o pari al 31.12.2020.

Di certo la firma digitale è stata apposta, come sostiene la ricorrente e non contestata dall’Ufficio, in data successiva a quella del 31.12.2020(CTP Bari n. 1495/2020).

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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