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Professionisti iscritti d’ufficio alla Gestione Separata: INPS annulla e rimborsa le sanzioni

Professionisti Gestione Separata e rimborso sanzioni

L’INPS, con la Circolare n. 107 del 3 ottobre 2022, ha precisato che rimborserà le sanzioni a tutti i professionisti, iscritti agli Albi professionali, che, però, sono esentati dal pagamento dei rispettivi contributi per ragioni di reddito, e sono stati inseriti d’ufficio alla Gestione Separata dell’Istituto previdenziale.

Con tale Circolare l’INPS si adegua alla sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 27/04/2022, che, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale della normativa che obbligava l’iscrizione alla Gestione Separata (sollevata dal Tribunale di Catania), ha statuito che non debbano essere applicate le sanzioni per i ritardati pagamenti, per palese ed oggettiva confusione normativa.

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A quali professionisti si rivolte tale Circolare dell’INPS?

Tutti i professionisti iscritti agli Albi professionali (ad esempio Avvocati o Commercialisti) che per ragioni di reddito non devono corrispondere i contributi della categoria, ma sono stati iscritti alla Gestione Separata non dovranno pagare le sanzioni sugli importi richiesti dall’INPS.

Se le sanzioni sono già state corrisposte, l’INPS, in tale Circolare, precisa che saranno rimborsati i pagamenti.

Limite temporale di tale annullamento/rimborso delle sanzioni è l’anno 2011.

Dopo l’anno 2011 è entrata in vigore la norma di interpretazione autentica che ha escluso qualsiasi dubbio interpretativo.

La cancellazione e/o il rimborso delle sanzioni, come indicato nella Circ. n. 107/2022, sarà automatico e non servirà una istanza del soggetto interessato.

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Il principio della Corte Costituzionale e della Cassazione

Il principio posto in essere dalla Corte Costituzionale è di diritto naturale ed è immanente al nostro ordinamento.

In particolare, in riferimento alle violazioni dalle quali derivano anche sanzioni civili, vi è il principio dell’affidamento. Principio ripreso ed indicato anche nell’art. 10, co. 3, dello Statuto del Contribuente.

Non è sanzionabile colui che, basandosi su una normativa incerta e confusa, ha interpretando le norme affidandosi alle ratio di tali leggi.

Si ricorda che, dal punto di vista della legittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata dell’INPS, la Suprema Corte di Cassazione, in più pronunce, ha rigettato i ricorsi dei professionisti confermando la legittimità di tale operare dell’INPS (Cass. n. 7227/2021;Cass. n. 14069/2006; Cass. n. 3622/2007; Cass. n. 13218/2008).

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