INPS-Pensione

Mancato versamento contributi per i dipendenti, l’INPS taglia le sanzioni al datore di lavoro

INPS e sanzioni ridotte

Continua l’attività “di adeguamento” delle sanzioni da parte dell’INPS. Con il Messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022, e l’allego, l’Istituto previdenziale ha stabilità che diminuirà le sanzioni a carico dei Datori di lavoro che non hanno versato, fino all’anno 2015, i contributi per i propri lavoratori.

Non sarà quindi applicata la sanzione da €10.000 ad €50.000, ma solamente (se in concreto sarà più favorevole) la sanzione può arrivare anche ad €5.000,00.

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La normativa

Art. 2, co. 1, co. 1Bis, Decreto Legge n. 463/1983

1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro

1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.”

Legge 24/11/1981, n. 689 Art. 18 (Ordinanza-ingiunzione)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.

(…).

L’ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

(…)”

Legge 24/11/1981, n. 689 Art. 16 (Pagamento in misura ridotta)

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

(…)

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione.”

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La fattispecie

In buona sostanza, dopo la disposizione dell’art. 3, co. 6 del D.L. 8/2016, che ha depenalizzato il mancato versamento da parte del datore di lavoro di contributi del lavoratore fino all’importo annuo di €10.000,00 (per importi maggiori è rimasta l’azione panale), vi è la sola applicazione della sanzione amministrativa da €10.00000 ad €50.000,00.

Orbene, in riferimento a tale depenalizzazione della violazione di mancato versamento dei contributi per i dipendenti, si deve formulare un distinguo:

  • Violazioni, ex art. 2, co. 1bis, D.L. n. 463/1983, integrate fino all’anno 2015. Per le quali è possibile l’applicazione di tale riduzione delle sanzioni prevista dal Messaggio INPS 3516/2022 (sempre che, in concreto, tale riduzione sia a favore del contravventore).
  • Violazioni, ex art. 2, co. 1bis, D.L. n. 463/1983, integrate dopo l’anno 2015. Per queste condotte NON si applica la riduzione sanzioni prevista dal Messaggio INPS 3516/2022.

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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