Prima Casa

Agevolazione prima casa e convivenza more uxorio. La deroga sul riacquisto entro un anno solo per coniugi sposati

Agevolazione prima casa e convivenza more uxorio

La Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 20956 del 01 luglio 2022, ha precisato che non si applica la deroga sull’agevolazione “prima casa”, in caso di cessione dell’immobile prima dei 5 anni, dovuta ai coniugi sposati (per le altre news sull’agevolazione “prima casaCLICCA QUI).

Nel caso di cessione della casa familiare, acquistata con le agevolazioni “prima casa”, anche per il mutuo (ex dell’art. 1, nota II bis della tariffa, parte prima, allegata al D.p.r. n. 131/1986), prima dei 5 anni, solo ai coniugi divorziati (e poi con la Cost. n. 154/1999 anche per i separati) è possibile derogare all’obbligo di riacquisto di un nuovo immobile sempre nell’arco dei 5 anni.

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La normativa in questione

L’art. 1, nota II bis, comma 4, della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986: “di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto“, il contribuente conserva detti benefici se “entro un anno dall’alienazione dell’immobile (…) proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale“.

Art. 7, co. 1, Legge 448/1998: “1. Ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall’alienazione dell’immobile per il quale si e’ fruito dell’aliquota agevolata prevista ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un’altra casa di abitazione non di lusso, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e’ attribuito un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato”.

Art.19 Legge n. 74/1987: “1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche’ ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.”

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Fattispecie oggetto della sentenza

Un contribuente proponeva autonomi ricorsi avverso gli avvisi di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, nonché rideterminato l’imposta sostitutiva relativa ad un mutuo agevolato, oltre sanzioni ed interessi, in relazione ad immobile acquistato con i benefici “prima casa”, nell’ambito di un rapporto di convivenza more uxorio successivamente venuto meno, immobile che la contribuente aveva venduto prima dello scadere dei cinque anni.

La CTP accoglieva i ricorsi con sentenza confermata dalla CTR della Puglia, la quale evidenziava che il trasferimento dell’immobile era destinato a regolare i rapporti patrimoniali con il convivente e che “(è) fuor di dubbio che la contribuente con la cessazione della convivenza si sia trovata in gravi difficoltà economiche (…) che avevano indotto all’accordo, in modo responsabile ed ineccepibile, gli ex conviventi, titolari, rispettivamente, di una quota del 50% (…) dell’intero diritto di proprietà indivisa della casa di abitazione acquistata, godendo dei benefici prima casa, e del debito residuo derivante dal relativo contratto bancario di mutuo, stipulato con la Banca (…), utilizzato per l’acquisto della medesima casa, su cui era stata applicata l’aliquota agevolata dello 0,25% dell’imposta di registro sostitutiva“.

Precisava la CTR che il trasferimento dell’immobilenon ha arrecato alla parte cedente alcun beneficio economico, né vi è stato passaggio di denaro, giusta quanto riportato nell’atto di compravendita, in quanto il valore attribuito alla cessione è risultato pari alla quota di mutuo contratto con la Banca (…) dalla ricorrente in comunione con l’acquirente ed ex convivente“, per cui la contribuente non aveva ritratto alcun corrispettivo da impiegare per l’acquisto di altro immobile.

Concludeva la CTR, che la ragione della decisione “non si basa esclusivamente sulla causa di forza maggiore, bensì riguarda prevalentemente la regolazione di rapporti obbligatori esistenti già alla data della cessazione della convivenzaattraverso un accordo di natura novativa.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato ad un motivo.

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La decisione della Cassazione

Sul punto precisiamo:

Art. 1, nota II bis della tariffa, parte prima, allegata al D.p.r. n. 131/1986. Se acquisti una casa con le agevolazioni “prima casa non puoi venderle se non sono passati almeno 5 anni dal rogito. Lo stesso se per l’acquisto il contribuente si è agevolato del mutuoprima casa”.

Se venduta la casa prima di tali 5 anni deve essere riacquistata, entro un anno, una nuova “prima casa”.

La sanzione è la perdita dell’agevolazione sulle imposte (IVA, tassa registro, credito d’imposta ex art. 7, co. 1, Legge n. 448/1998, eccetera), che il Fisco può recuperare.

Art. 19 Legge n. 74/1987. Tale articolo prevede una deroga a tale limite dell’acquisto “prima casa”. Se la vendita dell’immobile avviene prima dei 5 anni, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, non comporta la decadenza dai benefici fiscali della “prima casa”. Questo anche senza la presenza della forza maggiore.

Su tale deroga ex art. 19 Legge n. 74/1987, la sentenza qui in oggetto ha precisato, (dopo aver escluso che la cessione dele 50% alla convivente integri una condizione di forza maggiore) che non si applica ai conviventi (more uxorio).

La norma espressamente è relativa ai coniugi sposati che poi si separano o divorziano.

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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