Contributo Unificato Tributario

Contributo unificato: il calcolo della tassa va fatto sul VALORE.

C.U.T e calcolo del suo valore

La Cassazione, con la sentenza n. 29998 del 13ottobre 2022, ha precisato che, in riferimento al pagamento della tassa di iscrizione a ruolo di una causa tributaria (C.U.T.), il calcolo deve essere fatto sul valore dei singoli atti impugnati e non sulla loro somma (si vedano anche le altre News sul C.U.T.)

La sentenza si basa sulla precedente versione dell’art. 14 D.P.R. n. 115/2022 (senza il nuovo comma 3bis dell’art. 4 del D.P.R. n. 115/2002) e, pur rigettando il ricorso dei contribuenti, ha confermato che il contributo unificato va considerato sul valore della causa.

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La fattispecie

Due contribuenti impugnavano (quando ancora si poteva, vedi la NEWS) il ruolo, tramite l’impugnazione dell’estratto di ruolo, e contestavano diverse cartelle di pagamento.

In riferimento a tele causa la segreteria del giudice tributario di primo grado, inviava ai contribuenti diversi solleciti di pagamento del Contributo Unificato Tributario (C.U.T.). I cittadini non ottemperavano all’invito, anzi li impugnavano.

Il Giudice di primo grado rigettava il loro ricorso per l’annullamento degli inviti per il pagamento del C.U.T..

La sentenza della CTR che rigettava il loro appello veniva impugnata in cassazione. La corte d’appello affermava: “il gravame deve essere rigettato essendo palese la legittimità del contributo, ed irrilevante che i contribuenti non abbiano potuto accedere al patrocinio a carico dello Stato”.

Avanti alla Suprema Corte i contribuenti ricordavano che la questione della legittimità del pagamento del Contributo Unificato era stata sollevata avanti alla Corte di Giustizia Europea dal TAR di Trento, con l’ordinanza n. 23 del 29 gennaio 2017, decisione ancora sub iudice;

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La decisone della Cassazione

Come sopra anticipato la Suprema Corte rigettava il ricorso dei contribuenti ma affermava:

3.1. Giova subito ricordare che il contributo unificato si configura quale prelievo coattivo volto al finanziamento delle «spese degli atti giudiziari» (…) connesso alla fruizione del servizio giudiziario, ma commisurato forfetariamente al valore dei processi e non al costo del servizio reso o al valore della prestazione erogata”

(…)
4.1. Come sopra esposto, la questione concerne la modalità di calcolo del contributo unificato nell’ipotesi di ricorso cd. cumulativo (cioè contro più atti impositivi) e, segnatamente, se debba essere conteggiato in base al valore dei singoli atti o in ragione del loro complessivo valore.

4.2. Va premesso che gli atti impugnati risalgono all’anno 2013 e, dunque, prima dell’entrata in vigore della legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto il comma 3-bis all’art 14 del d.P.R. 115/2002, stabilendo che «Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello… ».

4.3. Ebbene, questa Corte ha avuto modo, nelle more del presente grado di giudizio, di pronunciarsi sul tema in rassegna, con valutazioni che vanno in questa sede ribadite, affermando il principio secondo cui in caso di ricorsi cumulativi tributari, il contributo unificato deve essere determinato sulla base della somma dei contributi dovuti per ciascun atto impugnato, come disposto dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis applicabile prima della riforma introdotta dal d.lgs. 156/2015 (secondo cui «per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato»)

(…)

Tutto ciò, per concludere nel senso che la previsione dell’art. 14, co. 3-bis., del d.P.R. 115/2002 ha solo avuto modo di ribadire e di chiarire che «in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulta dalla somma dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi», senza nulla aggiungere rispetto a quanto già previsto prima della Legge di Stabilità (così, Cass. n. 16283/2021 citata)” (Cass. n. 29998/2022)

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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