Cancellazione SocietàSanzioni

Cancellazione società: i soci NON ereditano le sanzioni.

Cancellazione società e sanzioni

La Cassazione, con l’ordinanza n. 30011 del 13 ottobre 2022, ha affrontato nuovamente la problematica della cancellazione di una società di capitali e i debiti tributari che sono ereditati dai soci (CLICCA QUI per vedere le altre News sulla cancellazione delle società).

In questo caso, però, ha contraddetto le precedenti sentenze di merito affermando che ai soci (eredi) non vengono trasferite le sanzioni tributarie (per maggiori info CLICCA QUI) della società estinta (cancellata).

Per la Suprema Corte l’estinzione della società per cancellazione (anche dopo il 21 novembre 2014, vedi la News del 14/07/2021) determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, ma le sanzioni amministrative non sono trasferibili ai soci ed al liquidatore, in applicazione dell’art. 8 D. Lgs. n. 472/1997.

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Le norme in questione

Art. 8 D.Lgs. n. 472/1997 (Intrasmissibilità della sanzione agli eredi)

1. L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi”.

Decreto legislativo 21/11/2014, n. 175 Art. 28, co. 5, (Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari)

“5.    All’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  il comma primo è sostituito dal seguente: «I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.»;”

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La fattispecie

Il Fisco notificava ad una società di capitali un avviso di accertamento. Alla data della notifica la società era già cancellata e, pertanto, l’avviso veniva notificato anche ai soci ed all’ex liquidatore.

Tutti i destinatari delle notifiche impugnarono l’avviso di accertamento, senza tuttavia contestare, per quanto espressamente emerge dal ricorso, “il mancato versamento dell’IVA da parte della società, nei limiti del ricordato importo”.

A seguito della iscrizione a ruolo delle pretese ai fini iva e delle relative sanzioni l’agente della riscossione notificò all’odierno ricorrente (ex socio delal società cancellata) la cartella di pagamento del complessivo importo di € 1.144.948,55 (di cui € 400.000,00 per Iva, € 600.000,00 per sanzioni, oltre interessi e aggi).

Il contribuente impugnò la cartella e nel contenzioso seguitone la CTP accolse in parte le pretese dell’ex socio. La CTR, però, nell’accogliere l’appello del Fisco, affermò che le sanzioni erano anch’esse dovute.

Il contribuente ricorreva in Cassazione.

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La decisone della Cassazione

Come sopra anticipato la Suprema Corte ha confermato che, in caso di successione delle pretese tributarie ai soci per la cancellazione della società (dopo il 21/11/2014), le sanzioni non sono dovute, perché una specifica norma (art. 8 D.Lgs. n. 472/1997) prevede che le sanzioni non sono trasmissibili.

Precisamente:

“Deve intanto rammentarsi che a seguito dell’estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest’ultima per la violazione di norme tributarie non sono trasmissibili ai soci ed al liquidatore, trovando applicazione l’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, che sancisce l’intrasmissibilità delle stesse agli eredi, (…) 3, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie (Cass., 7 aprile 2017, n. 9094), salvo ipotesi di corresponsabilità.

(…)

atteso che persino il ruolo di vertice rivestito nell’organizzazione sociale non comportava il sistematico riconoscimento di responsabilità sanzionabile in capo al medesimo soggetto, per violazioni incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (cfr. Cass., 25 febbraio 2021, n. 5164). Il principio è tanto più significativo se rapportato alla posizione del mero socio, del quale non emerge che abbia mai assunto in seno alla società alcuna posizione di responsabilità.

Ne discende che l’estinzione della società prima della notifica dell’avviso d’accertamento perfeziona un fenomeno successorio nei riguardi dei soci quanto alle imposte, non invece alle sanzioni”. (Cass. n. 30011/2022).

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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