Decreto Ingiuntivoiscrizione a ruoloNotifica PEC

Messaggi PEC dei depositi telematici sono fonti di affidamento giuridico

Depositi telematici

Quante volte viene effettuato un deposito telematico e poi si attende che la cancelleria (o per il tributario la segreteria) ci invii le 4 PEC di accettazione e di avvenuto deposito?

Nel caso in cui tali PEC non arrivano e il termine decadenziale (ad esempio per una impugnazione) sta scadendo, come dobbiamo comportarci?

E se dopo tale termine decadenziale la cancelleria ci rifiuta (ingiustamente) il deposito che succede?

Orbene, la Cassazione, con la sentenza n. 30514 del 18 ottobre 2022, ha affrontato tale problema.

La Suprema Corte ha individuato che le indicazioni che da’ la cancelleria, per i depositi telematici, sono fonti di affidamento qualificato e possono dare atto alla remissione in termine.

In buona sostanza, nel caso in cui il depositante sia incorso in decadenze per causa delle PEC della cancelleria, questo non può essere un errore a lui imputabile e si può essere rimessi in termine.

*****

La fattispecie

Un avvocato notifica un decreto ingiuntivo ad una società per compensi non onorati. La società formulava atto d’opposizione a tale decreto ingiuntivo e dopo la notifica lo depositava telematicamente.

Subito dopo il deposito arrivavano la prima PEC della cancelleria (di accettazione), la seconda PEC (ricevuta di avvenuta consegna) e la terza PEC (sull’esito del controllo, con precisato che l’atto di opposizione non era presente gli allegati). Non veniva inviata la quarta PEC relativa al completamento del deposito.

L’avvocato che difendeva la società si recava in cancelleria per avere spiegazioni. Lo stesso veniva rassicurato sul deposito.

Tuttavia, dopo il termine di 40 giorni per l’opposizione al decreto ingiuntivo arrivava la quarta PEC. In tale PEC si indicava errore fatale. Quindi il deposito e l’opposizione non era avvenuta.

Veniva quindi formulata istanza di rimessione in termini, che, però, veniva rigettata dal Tribunale e dichiarò l’opposizione al decreto ingiuntivo improcedibile.

La Corte d’Appello confermava tale decisione del Tribunale, precisando che l’avvocato non doveva fidarsi di quanto gli avevano riferito i cancellieri, ma doveva subito attivarsi con un nuovo deposito.

La società formulava ricorso in Cassazione.

*****

La decisone della Cassazione

La Suprema Corte opera, innanzitutto, un chiaro distinguo tra le diverse comunicazioni che può emettere il sistema automatizzato del PCT in caso di deposito di un atto.

Il d.m. 44/2011, sulle regole tecniche per l’adozione, prevede:

a) warn (warning): anomalia non bloccante: si tratta in sostanza di segnalazioni, tipicamente di carattere giuridico (ad esempio manca la procura alle liti allegata all’atto introduttivo);

b) error: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che può decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito (esempio: certificato di firma non valido o mittente non firmatario dell’atto);

c) fatal: eccezione non gestita o non gestibile errore irrimediabile (esempio: impossibile decifrare la busta depositata o elementi della busta mancanti ma fondamentali per l’elaborazione).

Orbene, la Cassazione specifica che la terza PEC ricevuta non dava alcuna di queste risposte. La terza PEC da un messaggio generico che ha creato un affidamento giustificato sul tempestivo svolgimento della verifica da parte della cancelleria (affidamento confermato verbalmente anche dai funzionari stessi della cancelleria).

E’ questo affidamento che ha fatti sì che l’Avvocato della società si facesse scadere il termine e non operasse un nuovo deposito.

Da qui il Supremo Consesso affermava:

7. – Pur nelle loro notevoli diversità, dal punto di vista della rimessione in termini, ricevono un trattamento omogeneo – pur temperato dai riflessi delle specificità dei casi concreti – i due fenomeni generatori di affidamento che hanno inciso nel caso concreto; vale a dire: (a) la serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (così come dettati dalle «specifiche di interfaccia»); (b) le indicazioni informali date dalla cancelleria alle parti (sono le «rassicurazioni» nelle parole della parte richiedente la rimessione in termini).

Infatti, pur nelle loro diversità, i fenomeni sub (a) e (b) hanno una qualità comune, che è il tratto che ne giustifica la comprensione in una stessa categoria dal punto di vista della concretizzazione del presupposto della rimessione in termini (cioè la non imputabilità alla parte dell’impedimento): essi si qualificano come «istruzioni» che l’amministrazione della giustizia dà alle parti, così come istruzioni sono quelle episodicamente previste dalla disciplina processuale (per es., l’avvertimento di cui all’art. 163, co. 3, n. 7 c.p.c. o all’art. 641 c.p.c.).”

Pertanto, veniva emesso il seguente principio di diritto:

La serie di messaggi Pec che scandisce il deposito telematico di atti (descritti dalle «specifiche di interfaccia tra punto di accesso e gestore centrale»), così come le indicazioni date dalla cancelleria alle parti, sono specie di «istruzioni» che l’amministrazione della giustizia dà alle parti e pertanto sono fonti di affidamento qualificato, meritevole di essere considerato nell’ambito del giudizio ex art. 294, co. 2 c.p.c. sul presupposto della rimessione in termini, laddove – a cagione dei loro difetti – s’inseriscano con ruolo determinante nella catena causale che sfocia nella decadenza, fermo rimanendo che l’apprezzamento circa la non imputabilità alla parte nel caso concreto è affidato al giudice del merito”. (Cass. n. 30514/2022)

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

Articoli Correlati

Back to top button