Giudice Tributario CompetenzaIncostituzionalità

Alla Corte Costituzionale la dipendenza dei giudici tributari al MEF

Giudici Tributari e incostituzionalità

Con l’Ordinanza n. 403 del 31 ottobre 2022, la Corte di Giustizia Tributaria di VENEZIA (CDG di Venezia) ha rinviato alla Corte Costituzionale le modifiche apposte dalla Legge n. 130/2022 (per maggiori info vedi la News) al D.Lgs. n. 545/1992 (in particolare agli artt.13, 24, 24bis, 32, 36 e 41).

In buona sostanza, per la CGT di Venezia non solo i Giudici tributari sono rimasti sotto “le dipendenze” del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), ma addirittura tale dipendenza si è rafforzata con il nuovo processo tributario, a discapito della terziarietà e imparzialità del Giudice e del buon esito della giustizia tributaria.

Per tale ragione è stata sollevata la questione di costituzionalità alla Corte Costituzionale.

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Si ricorda che tale mancanza di terzietà del Giudice Tributario era il motivo dello sciopero posto in essere nel mese di settembre 2022 dell’AMT (Associazione Magistrati Tributari) e delle Associazioni dei Dottori Commercialisti.

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I dubbi costituzionali sollevati dalla CDG di Venezia

Il Giudice Tributario di Venezia ha redatto una corposa ordinanza passando a rassegna diversi dubbi di costituzionalità:

  • L’effetto di accentuazione del rapporto di dipendenza dei giudici tributari dal Ministero Economia e Finanze, titolare sostanziale dell’interesse oggetto delle controversie tributarie.
  • Effetto di squilibrio del rapporto proporzionale tra elettorato attivo ed elettorato passivo, con riserva di posti a favore di alcune categorie soltanto di componenti dell’organico della Giurisdizione Tributaria.
  • Violazione del principio di ragionevolezza da parte del combinato disposto di norme che dispongono l’irrogazione di una misura espulsiva senza un procedimento disciplinare che consenta di valutare la gravità del fatto e la proporzionalità della sanzione.
  • Previsione di una sanzione disciplinare mascherata da requisito di accesso al concorso interno per il tramutamento alle funzioni superiori.
  • Violazione dei principi di indipendenza ed inamovibilità del giudice tramite la mascherata moltiplicazione di incarichi di servizio onorario
  • Violazione del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art.3 Cost.)
  • Illegittimità costituzionale perché non è previsto che ai giudici tributari con rapporto di servizio onorario siano attribuibili soltanto funzioni monocratiche.

Ora si attenderà la decisione della Corte Costituzionale, che, però, già diverse volte si era espressa sulla non terzietà dei Giudici Tributari, rigettando le questioni di incostituzionalità (si pensi alla questione di incostituzionalità sollevata 2016 dall’allora CTP di Reggio Emilia, censurata dalla Corte per inammissibilità)

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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