NotificaNotifica PEC

Ultima della Cassazione: la questione della PEC errata del Riscossore è da trattare in pubblica udienza

Riscossore ed indirizzi PEC

La Suprema Corte, con la sentenza n. 32891 del 08 novembre 2022, ha evidenziato l’importanza dell’errore della PEC del Riscossore, come mittente delle notifiche telematiche.

La Cassazione ha precisato l’importanza dei profili di validità dell’indirizzo PEC utilizzato dal mittente per la notifica (per maggiori info CICCA QUI, anche sulla violazione delle norme dell’Unione Europea).

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La necessità che anche l’Agenzia delle Entrate-Riscossine debba utilizzare esclusivamente gli indirizzi PEC (domicilio digitale) presenti nelle liste ufficiali del Ministero (IPA e INIPEC, per maggiori info clicca qui) è stato confermato da numerose sentenze (tra le ultime Corte di Giustizia di II° della Campania n. 6927 del 21/10/2022 e Cass. n. 29458 del 10/10/2022).

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Tale errata notifica PEC degli atti del riscossore è stata ulteriormente confermata anche dallo stesso comportamento del Riscossore che (agli inizi del mese di settembre 2022) ha inserito nelle liste ufficiali del Ministero (IPA e INIPEC) le email assiduamente contestate dai contribuenti (ad esempio notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it; notifica.acc.lazioi@pec.agenziariscossione.gov.it, eccetera).

L’Agenzia delle Entrate, quindi, ha aggiornato tali indici ministeriali (anche se rimane la problematicità che l’effettivo domicilio PEC è ancora solamente: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, gli indirizzi inseriti non sono indicati come Domicilio digitale)

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La decisone della Cassazione

Sul punto il Supremo Consesso ha precisato:

  • tale circostanza, inoltre, appare significativa del fatto che l’amministrazione notificatrice si era totalmente discostata dallo schema tipico previsto al riguardo dall’art. 26, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui disciplina la notificazione della cartella con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68; detta ultima disposizione, in effetti, prescrive che la notificazione a mezzo p.e.c. sia eseguita «all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale dei registri di posta elettronica certificata (INI-PEC)»; ma siffatta previsione, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, dovrebbe intendersi prescrittiva della stessa necessità anche nei confronti del mittente, avendo riguardo, in particolare” (Cass. n. 32891/2022)
  • “1.3. nella specie, la notificazione del ricorso è stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica diverso da quelli risultante dal pubblico elenco di cui al citato art. 16-ter (in particolare: il registro IPA), al che consegue la nullità della notifica telematica effettuata in difformità dalle disposizioni di cui all’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994” (Cass. n. 29458 del 10 ottobre 2022)

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