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ROTTAMAZIONE IV

Rottamazione IV: ecco il modulo

La prima rata scadrà il 6 novembre 2023 (la normativa prevede un ritardo di 5 giorni oltra la scadenza ed il 5 novembre è una domenica).

La seconda invece scadrà il 5 dicembre 2023 (oltre al scadenza del 30/11/2023 vi sono altri 5 giorni di ritardo).

Si ricorda l’importanza di aderire a tale Definizione Agevolata anche perché dalle “bozze” della Legge di Stabilità per il 2024 non è prevista, per ora, altra nuova Definizione per il pagamento dei debiti con il fisco.

Si precisa che vi è la possibilità di diminuire l’importo delle rate della Rottamazione IV attuando lo strumento del CONTITU (clicca qui).

Tale funzione messa a disposizione nel sito di Agenzia delle Entrate Riscossione permette di escludere alcune cartelle/avvisi inseriti nella richiesta di Definizione Agevolata ed abbassare l’importo delle rate, vengono subito generati i documenti per il pagamento, (purtroppo le cartelle/avvisi esclusi saranno messi a ruolo con sanzioni ed interessi, ma almeno non si perde l’occasione di utilizzare tale strumento eccezionale)

Dilazione ordinaria e Rottamazione IV

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso di decadenza dal pagamento delle rate della Rottamazione IV, sarà ancora possibile attivare una dilazione ordinaria (ex art. 19 D.P.R. n. 602/1973) per le somme oggetto della Definizione Agevolata.

Per conoscere effettivamente le cartelle/avvisi che potranno essere rottamati e i relativi importi CLICCA QUI.

Questo è stato confermato da Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 2/2023 (pag. 48)

A differenza delle precedenti Definizioni Agevolate (Rottamazione: art. 6, co.4, D.L. n. 193/2016; Rottamazione II: art. 1, co. 4, D.L. n. 148/2017; Rottamazione III: art. 3. co. 14, let. b, D.L. n. 119/2018) la nuova Definizione Agevolata dei ruoli non ha il divieto di poter dilazionare le somme oggetto della Rottamazione IV se si decade dal pagamento di almeno una rata (naturalmente se sussistono i presupposti per poter avere la dilazione, CLICCA QUI per info).

Nell’attuale Definizione Agevolata prevista dalla Legge Finanziaria per il 2023 non sono contenute disposizioni che inibiscono la presentazione di una nuova dilazione dei debiti rottamati, in caso di mancato pagamento di una rata della Definizione Agevolata accolta

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Come aderire alla Rottamazione IV

Presso il sito dellAgenzia delle Entrate Riscossione è disponibile il modello (CLICCA QUI) per aderire alla Rottamazione IV. Si deve accedere tramite SPID all’area riservata e poi si può aderire a tale Definizione Agevolata (per maggiori info sulla Legge di Stabilità, CLICCA QUI).

Il Riscossore ha messo a disposizione anche untile prontuario per risolvere dubbi ricorrenti. Scarica qui il FAQ del Riscossore:

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Rottamazione IV. Cosa si intende con l’indicazione “assume l’impegno a RINUNCARE”

Quante volte, nel compilare il modulo per la Definizione Agevolata del ruolo (ex Legge n. 197/2022) ci sorge il dubbio se, scegliendo la opzione “impegno a RINUNCIARE ai giudizi pendentieffettivamente tali giudizi sono, immediatamente, bloccati? Per maggiori info CLICCA QUI

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La Legge di Stabilità per l’anno 2023 (ai commi 231-252, per maggiori Info CLICCA QUI) ha introdotto la nuova Rottamazione IV per i carichi residui, non annullati dalla legge o da sentenze, affidati dagli Enti creditori all’agente della Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022.

Qui schematizziamo i punti principali di tale Rottamazione IV (ROTT.IV)

ARGOMENTISPIEGAZIONI
OGGETTO ROTT. IVLa ROTT.IV dei ruoli riguarda:
– i carichi derivanti da ruoli,
accertamenti esecutivi,
avvisi di addebito.
Tutti consegnati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
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In riferimento alle Sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada saranno rottamati solo gli interessi e quindi saranno dovute le relative sanzioni amministrative (si veda la sopra riportata Circ. 2/2023 pag. 47)
ESCLUSIONI DALLA ROTT. IVSono escluse dalla ROTT.IV:
– le ingiunzioni fiscali,
– le posizioni debitorie di cui l’ente territoriale riscuote in proprio o tramite concessionario locale.
DOVE TROVO IL MODULO PER ROTT.  IVL’Agente della riscossione rende disponibili ai contribuenti, nell’area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili e il relativo modello per attivare la ROTT.IV.
TERMINI DELLA ROTT. IVIl contribuente, presenta domanda con le modalità, esclusivamente telematiche, entro il 30 aprile 2023 30 giugno 2023.
Poi, entro il 30 giugno 2023 31 luglio 2023, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al contribuente l’ammontare complessivo delle somme da pagare e le relative rate, se richiesto.
BENEFICI ED EFFETTI DELLA ROTT. IVI benefici della ROTT.IV sono lo sgravio:
– delle sanzioni,
– degli interessi (compresi nei carichi, degli interessi di mora ex art. 30 del DPR n. 602/1973);
– dei compensi di riscossione (il cosiddetto aggio).
Non sono sgravate le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.
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Dalla presentazione della domanda per la ROTT.IV si concretizzano i seguenti effetti:
– l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.
Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda.
– Sarà possibile il rilascio del DURC.
Non si attiverà il blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, per i pagamenti superiori a 5.000,00 euro.
PAGAMENTI ROTT. IVLa somma rottamata potrà essere pagata in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 31 ottobre 2023, oppure, può essere dilazionata in 18 rate scadenti:
‐ le prime due, scadenti il 31 luglio 2023 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 avranno un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute;
‐ le altre, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno, avranno un importo pari, ciascuna, al 5% delle somme dovute.
Sugli importi dilazionati sono dovuti, dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.
COMPENSAZIONIÈ in ogni caso esclusa la possibilità di corrispondere le somme rottamata tramite la compensazione di crediti tributari/contributivi
CHI PUO’ USARE LA ROTT. IVLa ROTT.IV è fruibile:
‐ dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
‐ dai debitori che hanno aderito alle pregresse rottamazioni (Rottamazione dell’art. 6 del D.L. n. 193/2016, Rottamazione dell’art. 3 del D.L. n. 119/2018) e sono decaduti per non aver pagato le relative rate (anche considerando le normative COVID, per maggiori info CLICCA QUI);
‐ dai debitori che hanno fruito del “saldo e stralcio” (ex legge n. 145/2018) e sono decaduti per non aver pagato le relative rate (anche considerando le normative COVID, per maggiori info CLICCA QUI).
CONTENZIOSI In caso di presenza di contenziosi con gli stessi carichi debitori rottamati, il contribuente dovrà indicare nella domanda (con apposito flag) la sua volontà di rinunciarvi oppure a non voler presentare impugnazione avverso la sentenza.
ROTTAMAZIONE PARZIALEIl contribuente potrà decidere quali carichi definire (probabilmente anche dopo la risposta del Riscossore alla domanda rottamazione con il famoso “ContiTu” (per maggiori info CLICCA QUI).
ESCLUSIONI DALLA ROTT. IVDalla ROTT.IV sono escluse:
risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);
IVA riscossa all’importazione;
‐ somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato;
‐ crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada (per queste violazioni la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute, vi è anche la possibilità di applicare il Saldo e Stralcio automatico previsto dalla Stessa Legge di Stabilità).
CASSE DI PREVIDENZA PRIVATE E ROTT. IVI debiti a ruoli per le Casse di previdenza private (Cassa dei dottori commercialisti, dei ragionieri o dei consulenti del lavoro, Cassa Forense, ENASARCO, ENPAV, ecc.) non rientrano automaticamente nella ROTT.IV.
Per essere fatte oggetto della ROTT.IV occorre una apposita delibera entro il 31 gennaio 2023.
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Si precisa che la Cassa Nazionale Forense, in data 27 gennaio 2023, ha deliberato di aderire alla ROTT.IV (clicca qui).
PERFEZIONAMENTO DELLA ROTT. IVLa ROTT.IV si perfeziona con il tempestivo e integrale pagamento, nei termini, della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.
Quindi il solo mancato pagamento di una o di alcune delle rate della ROTT.IV non comporterà il consolidamento degli effetti sopra descritti.
DECADENZA DAL PIANO DI PAGAMENTO DELLA ROTT. IVIn caso di inadempimento viene meno lo stralcio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi.
Quindi sono dovuti i debiti per l’intero e non si potrà più chiedere una dilazione ordinaria per tali somme

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Emergenza alluvione

Con il Decreto “alluvioni” (Decreto Legge n. 61/2023) sono state prorogate le scadenze per l’invio e per il pagamento della prima rata per la, cosiddetta, Rottamazione IV.

Precisamente, ai contribuenti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, o la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, indicati nell’allegato 1 del Decreto “alluvione” (Art. 1, co. 9 di tale Dl 61/2023), i termini e le scadenze della definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi:

  • termine per l’invio dell’istanza di Definizione Agevolata è spostato da fine giugno 2023 al 30 settembre 2023 (tale data è un sabato quindi la scadenza si sposta al 2 ottobre 2023)
  • scadenza prima rata è spostata dal 31 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024;
  • scadenza seconda rata è spostata dal 30 novembre 2023 al 28 febbraio 2024.

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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