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Forfettari e flat-tax progressiva: nuovi limiti, ma con attenzione

Forfettari e flat-tax progressiva

La Legge di Stabilità n. 197/2022, all’art. 1, commi 54 e 55-57, prevede nuovi limiti per i contribuenti, cosiddetti, forfettari (comma 54), ma anche la flat-tax progressiva (comma 55-57).

Clicca qui per scaricare la Legge n. 197/2022:

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Il regime forfettario con le NOVITA

Prima analizziamo cosa si intende per regime forfettario.

Termine regime forfettarioIl regime forfettario non ha limiti di durata.
Ciò significa che può essere applicato per sempre fino a quando sussistano i presupposti e le condizioni previste dalla legge.
Determinazione reddito imponibile del ForfettarioIl reddito d’impresa o di lavoratore autonomo forfettario, soggetto ad imposta sostitutiva, è determinato applicando (per ogni attività) un coefficiente predeterminato dalla legge.
Calcolato poi il reddito con tale coefficiente si applica poi l’imposta sostituiva del 15% (per nuove attività l’imposta sostitutiva è del 5% per i primi 5 anni).
Tipi di coefficiente per attivitàIndustrie alimentari e bevande: coefficiente pari al 40%.
Costruzioni e attività immobiliari: coefficiente pari al 86%.
Intermediari del commercio: coefficiente pari al 62%.
Attività professionali: coefficiente pari al 78%.
Altre attività: coefficiente pari al 67%.
Esempio per la determinazione del redditoReddito d’impresa settore alimentari pari ad €50.000,00
Coefficiente pari al 40%
Calcolo base imponibile per l’imposta sostitutiva del 15%: €50.000,00 x 40% = €20.000,00
Applicazione imposta sostitutiva del 15%: €20.000,00 x 15% = €3.000,00
Altre agevolazioni e obblighiI contribuenti forfettari:
sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili;
sono esonerati dalla compilazione degli ISA;
– sulle fatture emesse (con importo superiore ad €77,47) devono applicare l’imposta di bollo di €2,00
Fattura elettronicaREGIME TRANSITORIO
A decorrere dal 1/7/2022 (si veda anche la News del 09/05/2022, clicca qui) io soggetti in regime forfettario che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad €25.000,00 sono tenuti all’emissione della fattura elettronica via SDI.
REGIME ORDINARIO
L’obbligo di fatturazione elettronica sarà operativo in via generalizzata per tutti i soggetti che applicano il regime forfettario a decorrere dal 01/01/2024 (art. 1, co. 3, D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dall’art. 18, co. 3. D.L. n. 36/2022)
AGEVOLAZIONI
Se il contribuente forfettario ha, però, un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza ai fini delle imposte dirette (art 43, co. 1 , D.p.r. n. 600/1973) e ridotto di un anno (art. 1, co. 74, Legge 190/2014)
NOVITA Aumento del regime dei forfettari1. L’art. 1, commi 54, Legge n. 197/2022 ha aumentato il limite reddituale per l’ingresso in tale regime agevolato passando da €65.000,00 ad €85.000,00 annui*.

2. In caso di superamento di tale limite degli €85.000,00 (fino ad €100.000,00), l’anno d’imposta successivo, a quello in cui tale limite è stato superato, rientrerà nel regime ordinario, con la corresponsione delle aliquote IRPEF con le modalità progressive degli scaglioni.

3. Invece, nel caso in cui il reddito d’impresa supera €100.000,00, immediatamente e per tutto l’anno d’imposta in corso, al contribuente sarà applicato il regime ordinario con tutte le conseguenza anche in riferimento alla tenuta dei registri, degli ISA e dell’imposta IVA.

* ATTENZIONE: Tale aumento DEL REGIME FORFETTARIO del limite da €65.000,00 ad €85.000,00 deve però essere definitivamente approvato dalla Commissione Europea, quindi potrebbe avere delle modifiche

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Flat-tax progressiva

L’ art. 1, co. 55-57, della legge n. 197/2022 ha istituito una nuova imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali per i redditi d’impresa e di lavoratore autonomo maturato nell’anno 2023, in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente (2020-2022)

Analizziamo questa nuova flat-tax progressiva:

Ambito soggettivoLa misura interessa i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Sono esclusi i soci di società di persone e di associazioni professionali
Condizione per l’applicabilitàL’imposta agevolata è condizionata a fatto che la persona fisica non applichi il regime forfettario, sopra analizzato, al suo reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
ApplicazioneL’applicazione di tale imposta agevolata presuppone, per il periodo d’imposta 2023, il conseguimento di un reddito, d’impresa o di lavoro autonomo, più elevato rispetto al triennio precedente (2020-2022).
La base imponibile dell’imposta è così determinata:
differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtato di un importo pari al 5% del maggiore dei redditi del triennio.
– a tale somma risultante si applica l’imposta sostitutiva del 15%.
– in ogni caso il reddito così calcolato non potrà mai superare €40.000,00.
la quota di incremento reddituale eccedente l’importo massimo della base imponibile, così come la franchigia del 5%, restano soggette ad IRPEF e relative addizionali secondo i criteri ordinari.
ESEMPIO1. Un professionista possiede un reddito di lavoro autonomo pari:
– ad €120.000 nel 2023,
– ad €100.000,00 nel 2022,
– ad €90.000,00 nel 2021,
ad €85.000,00 nel 2020.

2. Si effettua la differenza tra il reddito del 2023 (€120.000,00) ed il reddito dell’anno del trienni più alto (€100.00,00 del 2022) e si ottiene €20.000,00.

3. Al reddito più elevato nel triennio si applica la decurtazione del 5% (€100.000,00 dell’anno 2022 x 5% = €5.000,00).

4. la base imponibile sarà così calcolata: €20.000,00 (€120.000,00 – €100.00,00) – €5.000,00 (il 5% di €100.000,00) = €15.000,00.

5. sul valore di €15.000,00 così calcolato, si applica l’imposta sostitutiva del 15%, risultante €2.250,00.

6. sulla restante somma di €105.000,00 (€120.000,00 dell’anno 2023 sottratto €15.000,00) resta ferma l’imposta progressiva ordinaria dell’IRPEF oltre alle addizionali.

*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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