Cartelle di pagamentoCoronaVirusDecadenza ed illegittimità

Anche per la Corte di II° della Lombardia le cartelle notificate dal 2021 sono tardive

Cartelle notificate dopo il 2021 sono illegittime

Stanno diventano numerose le sentenze dei Giudici Tributari che confermano la nostra tesi sui termini di notifica delle cartelle, per gli anni d’imposta fino al 2016 (nonché prima).

Le sentenze sono qui scaricabili e sono:

Corte di Giustizia Tributaria di II della Lombardia n. 985 del 04 aprile 2024 (CLIACCA QUI)

Corte di Giustizia Tributaria di I° di Milano n. 537 del 16 febbraio 2023;

Corte di Giustizia Tributaria di II° della Lombardia n. 1 del 02 gennaio 2024;

Corte di Giustizia Tributaria di I° di Brescia n. 104 del 07 marzo 2024.

Il Fisco ha la brutta prassi (permessa dal legislatore) di prorogare (quasi) sine die il termine per la notifica di atti (in particolare cartelle), accampando a giustificazione, sempre, la sospensione dei termini di prescrizione del periodo COVID (si veda anche la nostra News del 13 aprile 2022).

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Tale nostra interpretazione è stata confermata anche dal Giudice di Primo Grado di Milano e, ora, anche dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia

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La Corte di Giustizia Tributaria I° di Milano:

La stessa Agenzia delle Entrate conferma tale interpretazione con la Circolare n. 25/E del 20/8/2020 laddove scrive che “L’articolo 157 del Decreto ha, quindi, un carattere di specialità rispetto alla disposizione precedente, sia con riferimento all’oggetto che alla portata dei sui effetti (è rubricato espressamente come proroga dei termini di decadenza), seppur limitatamente ad atti e imposte che scadono tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, ed abbraccia un periodo più ampio degli 85 giorni fissati dall’art. 67.”

Pertanto, considerando che l’art. 157 del cd. Decreto Rilancio espressamente proroga il termine decadenziale di notifica delle cartelle solo alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018 (anno d0imposta 2017), l’attuale cartella è illegittima perché notificata oltre il termine ordinario ex art. 25 D.p.r. n. 602/1973, che scadeva inesorabilmente il 21 dicembre 2020

Scarica qui la sentenza n. 537 del 16 febbraio 2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I° di Milano:

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La Corte di Giustizia di Secondo Grado della Lombardia n. 1 del 02 gennaio 2024 ha dichiarato inammissibile l’appello formulato da Agenzia delle Entrate è ha consolidato la decisione di primo grado facendola passare in giudicato.

L’impugnazione così proposta, tuttavia, è tardiva in quanto effettuata oltre il termine di cui all’art. 51 D.Lgs. n. 546/1992: in proposito, infatti, è fondata l’eccezione di definitivo passaggio in giudicato della sentenza di primo grado sollevata dalla XXXXX nella propria comparsa di costituzione laddove richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in riferimento al principio della conoscenza legale della sentenza, la notifica del ricorso d’appello equivale a notifica della sentenza, con conseguente applicazione del termine breve di impugnazione (cfr. Cass. n. 27916/2023).”

Scarica qui la sentenza CGT II Grado della Lombardia n. 1/2024:

Tale sentenza è molto interessante anche perché conferma il principio di creazione giurisprudenziale che equipara la notifica del primo appello alla notifica della sentenza per far decorrere il termine breve per l’impugnazione, in luogo del termine lungo dei 6 mesi.

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Anche la Corte di Giustizia Tributaria di Brescia ha confermato che, per le cartelle formulate e notificate per il controllo automatizzato (ex art. 36bis DPR n. 600/1973) si applica esclusivamente l’art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020. Quindi, per l’anno d’imposta 2015 e 2016, non vi è alcuna sospensione per il periodo COVID. Impugnazione eseguita per una società nostra cliente.

Precisamente:

“La Corte esaminati gli atti, ritiene che i ricorsi riuniti, possano essere accolti. Come correttamente sostenuto dalla società ricorrente, la cartella si riferisce a tributi relativi all’anno 2016,
dichiarazione dell’anno 2017, quindi, la stessa, andava notificata entro il 31 Dicembre 2020. Di conseguenza alla stessa, non andavano applicate le norme riferite all’emergenza Covid. Va ricordato che l’art.157 del Decreto Rilancio, prorogava espressamente il termine di decadenza della notifica solo alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, quindi per i tributi in esame, tale proroga non aveva validità e non poteva essere inviata oltre il termine del 31 dicembre 2020. Di conseguenza la cartella inviata è viziata da notifica effettuata oltre i termini, e quindi va considerata nulla. Questo fatto, pregiudiziale, assorbe tutti gli altri motivi di doglianza presentati dalla società ricorrente, e quindi, la Corte, ritiene che i ricorsi riuniti vadano accolti, con la conseguente sottomissione di parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate in € 3000,00 complessivi.” (CGT di Brescia n. 104/2024).

Scarica qui la sentenza CGT I Grado di Brescia n. 104/2024:

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ANALIZZIAMO IL MERITO DELLA QUESTIONE

In buona sostanza, per le cartelle relative ad accertamento automatico (ex art. 36bis D.p.r. n. 600/1973) con anni d’imposta 2014, 2015 e 2016 non si somma al normale termine di decadenza per la notifica delle cartelle (31/12 del terzo anno successivo a quello della presentazione dei redditi) i famosi 14 mesi dall’art. 157 del D.L. n. 34/2020 (il cosiddetto Decreto Rilancio).

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Per comprendere meglio facciamo un esempio ed analizziamo la difesa del Fisco con la realtà legislativa.

FATTISPECIE

Un contribuente riceve, il 16 maggio 2022, una cartella di pagamento relativa ad una dichiarazione presentata nell’anno 2017 (anno d’imposta 2016), per la quale, però, non è riuscito a versare i tributi ivi indicati.

Al netto della normativa speciale COVID la cartella doveva essere notificata, pena decadenza di tutta la pretesa tributaria, entro e non oltre il 31/12/2020.

Diverse normative del periodo COVID concedevano maggioro termine di decadenza agli uffici per notificare gli atti (per maggiori info, CLICCA QUI), tra i quali l’art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020:

“I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:

    a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;”.

DIFESA DEL FISCO

Nella causa di una nostra società assistita (poi conclusa con la Sentenza CGT di Milano n. 537/2023, sopra indicata), il Riscossore, nel tentativo di smentire che la cartella impugnata non era decaduta affermava:

Ciò posto, va osservato che, contrariamente a quanto dedotto dalla controparte, la notificazione della cartella in esame è avvenuta tempestivamente, tenuto conto della normativa emergenziale relativa allepidemia da Covid-19.

In particolare, va tenuto conto delle seguenti fonti normative:

Decreto Cura Italia(D.L. n. 18/2020 e s.m.i.), che ha stabilito la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;

Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, con cui è stato fissato al 15 ottobre 2020 anche il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;

– “Decreto Legge n. 125/2020”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 159/2020 che, ha differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell’attività di riscossione comprese le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione;

– “Decreto Legge n. 183/2020”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21/2021, con cui è stata fissata al 28 febbraio 2021 la scadenza del periodo di sospensione dell’attività di riscossione;

Decreto Sostegni” (D.L. n. 41/2021)”, che ha disposto il differimento al 30 aprile 2021, del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli  altri atti di riscossione;

– Legge n. 106/2021, di conversione del Decreto Sostegni-bis (DL n. 73/2021), che ha differito, dal 30 aprile al 31 agosto 2021, il termine “finale” del periodo di sospensione delle attività di riscossione.

In base alle disposizioni di legge sopra elencate, lattività di riscossione e di notificazione di nuove cartelle di pagamenti è rimasta sospesa dal 17/03/2020 al 31/08/2021.

Detto altrimenti, una volta ricevuto il ruolo in consegna dall’ente creditore, osservata la sospensione dei termini e delle attività di riscossione prevista dalla suddetta normativa emergenziale, l’Agente della Riscossione ha provveduto, in ottemperanza ai propri obblighi di legge, alla notificazione della cartella di pagamento impugnata.”

RISPOSTA DEL CONTRIBUENTE ACCOLTA DAL GIUDICE

In risposta alla comparsa costitutiva del Riscossore, si produceva memoria illustrativa con la quale si spiegava la fondata eccezione di nullità della cartella per decadenza:

Rapporto tra regola generale ed eccezioneLa regola generale è quella disciplinata dall’art. 25 D.P.R. n. 602/1973.
La regola eccezione è quella espressamente indicata dall’art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020. Si deve considerare solo tale normativa, perché espressamente è relativa alle cartelle ex art. 36bis D.P.R. n. 600/1973.
Essendo norma eccezionale deve ben indicare i relativi margini e non può essere interpretata estensivamente e analogicamente (art. 14 disp. attuative del codice civile).
Ecco perché la cartella impugnata e decadutaIndichiamo i punti temporali:
– Anno d’imposta 2016 (dichiarazione presentata nell’anno 2017);
– Termine ordinario, ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973, era il 31/12/2020;
NON si applica la disposizione eccezionale del periodo COVIS (art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020), perché expressis verbis è riferito al termine di decadenza delle cartelle ed alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018 (“I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previste dall’articolo 25, (…) sono prorogati di quattordici mesi relativamente: a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme (…) art. 36bis” D.P.R. N. 600/1973).
La non applicazione delle altre normative COVID indicate dal RiscossoreNeppure le altre normative del periodo COVID concedono più termine per la notifica delle cartelle:
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Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), è precedente al Decreto Rilancio n. 34/2020 e non specificatamente riferito alle cartelle emesse ex art. 36bis D.P.R. n. 600/1973.
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– Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), art. 99. Tale articolo richiama:
*art. 68 de Decreto Cura Italia: relativo espressamente ai termini per il versamento delle somme indicate a ruolo e non dei termini di notifica delle cartelle (l’art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020 espressamente è relativo al termine di decadenza dell’art. 25 D.P.R. n. 602/1973);
*art. 152 del Decreto Rilancio: relativo espressamente alla sola sospensione dei “pignoramenti dell’Agenzia della riscossione su stipendi e pensione” (anche qui si evidenzia che solamente l’art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020 espressamente disciplina la decadenza dell’art. 25 D.P.R. n. 602/1973);
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– Decreto Legge n. 125/2020, art. 1-bis: Tale articolo richiama: *art. 68 del Decreto Cura Italia: che come sopra indicato è relativo espressamente ai termini per il versamento dei tributi e non espressamente riferito alla sospensione dei termini di decadenza ex art. 25 D.P.R n. 602/1973 (come è invece previsto nell’art. 157 D.L. n. 34/2020); *art. 152 del Decreto Rilancio: anche qui si ribadisce che tale norma è relativa esclusivamente ai “pignoramenti dell’Agenzia della riscossione su stipendi e pensione”.
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–  Decreto Legge n. 183/2020, art. 22-bis (“Proroga di termini in materia tributaria”). E’ proprio la norma che ha modificato l’art. 157, co. 3, D.L. n. 34/2020 che qui, giustamente, si indica come unica norma che gestisce la proroga di decadenza per la notifica delle cartelle ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973. Precisamente: “All’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: (…)
3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente: a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.
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– Decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) e la legge di conversione n. 106/2021. Norma entrata in vigore dopo il normale termine di decadenza ex art. 25 D.P.R. n. 602/1973 (31/12/2020), precisamente il 22 marzo 2021. Tuttavia, è riferibile sempre all’art. 68 del Decreto Cura Italia ed all’art. 152 del Decreto Rilancio, sopra già spiegati.

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*** l’immagini di questo articolo è stata estratta dal sito pixabay

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