Notifica PEC

Ecco l’attestazione. E’ una sola la PEC legittima per ADER. Vi è violazione del Regolamento Europeo

Nullità notifiche PEC del Fisco

Come più volte dichiarato e rappresentato in questo sito (CLICCA QUI), nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica cartelle con indirizzo PEC non inserito dei registri pubblici gestiti dal Ministero (Registro IPA), tali notifiche sono nulle e in violazione della normativa Europea (vedi inseguito dell’articolo).

Tale oggettiva considerazione è stata ulteriormente confermata dalla circostanza che il Riscossore, dal 2 settembre 2022, ha inserito proprio le PEC non pubbliche, qui sempre contestate perché non era state inserite nel registro pubblico IPA.

Per capirci ci riferiamo alle PEC tipo: notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it; notifica.acc.lombardia@pec.agenziariscossione.gov.it

A supporto e prova di quanto sopra, si pubblica l’attestazione AGID sulle PEC del Riscossore presenti nel registro IPA. Da tale attestazione si da’ atto che, quantomeno, fino al 1/09/2022 nel Registro IPA vi era solamente un indirizzo PEC da cui spedire le notifiche degli atti: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Per individuare tali PEC che sono diventati “nuovi” domicili digitali, si deve entrare nel registro IPA, cliccare su “CONSULTAZIONE“, scegliere “RICERCA PER PEC” e digitare la PEC del riscossore (tiponotifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it)

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VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO EUROPEO

Ancora sentenze che confermano la illegittimità delle notifiche PEC di atti del Riscossore eseguiti con indirizzo non estratta dai pubblici registri (in particolare il registro IPA, per maggiori INFO CLICCA QUI).

La CTR Lazio, con la sentenza n. 3514 del 02 agosto 2022, accoglie l’appello del contribuente.

Veniva annullato un atto di iscrizione ipotecaria, perché la preventiva comunicazione di avviso di iscrizione ipoteca era stata notificata con una PEC non Ufficiale (notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it) e non con quella ufficiale presente nel Pubblico Registro IPA (protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it).

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Sul punto i Giudici Regionali centrano la questione dolente: utilizzare una PEC non ufficiale comporta una grave ed importante incertezza nel soggetto mittente.

Questo è confermato, quasi ogni giorno, dagli stessi avvisi inseriti, nei siti istituzionali, di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate Riscossione che mettono in allarme i contribuenti ad aprire email e PEC che presentano “il dominio” simile a quello delle due agenzia statali, ma che non sono invii eseguiti da quest’ultime (ecco alcuni esempi di tali “allarmi”, CLICCA QUI; QUI e QUI ).

Si pensi, ad esempio, ai gravi problemi di sicurezza informatica che comporta l’aprire un file, cosiddetti, “trojan” o “Malware” (si veda anche le altre NEWS, CLICCA QUI)

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Come detto sopra, la CTR Lazio ha inquadrato il problema, ma non lo ha individuato su tutte le sue problematiche.

Tale grave incertezza della notifica PEC di atti del Fisco, tramite indirizzi non autorizzati, comporta una violazione chiara del Regolamento Europeo n. 910/2014 (detto eIDAS).

Tale regolamento Europeo è uno dei pilastri fondamentali delle notifiche PEC di atti giudiziali e stragiudiziali (questa questione sarà analizzata nella parte ultima dell’articolo)

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La fattispecie oggetto della sentenza

La CTP rigettava il ricorso del contribuente che contestava l’iscrizione ipotecaria eseguita dal Riscossore per diversi motivi, ma, in particolare, per la non notifica dell’obbligatoria comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca, ex art. 77. Co. 2bis, D.p.r n. 602/1973.

Per la CTP la notifica PEC, con indirizzo del mittente non ufficiale (notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it), era regolare.

La CTR, invece, ha individuato, addirittura, l’inesistenza di tale modalità di notifica PEC (non eseguita con l’indirizzo ufficiale del mittente: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it) ed ha accolto l’appello del contribuente

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La decisione della CTR

Come sopra anticipato, la CTR Lazio ha ribaltato la decisione del primo grado e, rifacendosi anche alla sentenza n. 6298/2022 della CTP Roma (CLICCA QUI) e la sentenza della CTR Lazio n. 915/2022 (CLICCA QUI) ha statuito:

Se manca un tale accreditamento, è precluso al contribuente verificare la provenienza del messaggio e, in particolare, la sua attribuibilità alla specifica Amministrazione menzionata come mittente. (…)

Ritiene la Commissione che non possa, pertanto, reputarsi valida la notifica effettuata dall’Ufficio avvalendosi di indirizzi non ufficiali, poiché ciò non consente assoluta certezza della provenienza dell’atto impugnato, atta a comprovare l’affidabilità giuridica del contenuto dello stesso, profili che devono invece essere entrambi garantiti, a salvaguardia della pienezza del diritto di difesa del contribuente.

Ne consegue l’inesistenza giuridica della consegna informatica dell’atto tributario proveniente da indirizzo formalmente non opponibile al contribuente.

Pertanto, la Commissione Tributaria rileva che l’Ufficio ha notificato nel presente giudizio la comunicazione preventiva di ipoteca usando l’indirizzo notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it, non idoneo per una valida notifica, posto che non risulta dai registri ufficiali Reginde o Indice PA e che, dunque, non può

essere riferito all’agente della riscossione. (…)

Pertanto, le notifiche effettuate via Pec da un indirizzo di posta elettronica non risultante dai pubblici registri sono inesistenti ed è escluso ogni effetto sanante per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., perché: “utilizzando un indirizzo pec non certificato e non inserito in pubblici registri, il messaggio di posta elettronica difetta di un requisito indispensabile a tal fine, non consentendo al destinatario di essere messo in condizioni di conoscerne il contenuto, senza correre il rischio di essere attaccato da c.d. ‘Malware’ ” (così C.T.P. Roma n. 6298/2022).

In tal senso questa Sezione della CTR Lazio si è già espressa (sent. n. 2633/07/2022 e la già in essa citata CTR Lazio, sent. n. 915/2022).”

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Sulla violazione del Reg. UE n. 910/2014 (detto eIDAS)

Giusto per fare un po’ di chiarezza, i Regolamenti Europei, nella gerarchia delle fonti giuridiche, sono superiori alla legge nazionale e subordinate solamente alla Costituzione (ed alle Leggi Costituzionali e di Riforma Costituzionale).

Schematizzando questo è il quadro:

GERARCHIA FONTI DEL DIRITTO ITALIANO
1.Costituzione, Leggi Costituzionali, Leggi di revisione Costituzionale;
2.Fonti dell’Unione Europea (Trattati Istitutivi, Regolamenti, Direttive e decisioni). Art. 117, co. 1, Cost
3.Fonti internazionali;
4.Leggi nazionali (Leggi ordinaria, Decreti Legge, Decreti Legislativi);
5.Regolamenti dell’esecutivo

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I fini e gli obiettivi del Regolamento Europeo

Il Reg. (U.E.) n. 910/2014 (detto eIDAS) disciplina a livello Europeo l’identificazione e la transazione elettronica, anche tramite notifica, di atti giudiziari e stragiudiziari.

I fini ed obiettivi di tale Reg. sono:

“(1) Instaurare la fiducia negli ambienti online è fondamentale per lo sviluppo economico e sociale. La mancanza di fiducia, dovuta in particolare a una percepita assenza di certezza giuridica, scoraggia i consumatori, le imprese e le autorità pubbliche dall’effettuare transazioni per via elettronica e dall’adottare nuovi servizi”

“(2) Il presente regolamento mira a rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno fornendo una base comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e autorità pubbliche, in modo da migliorare l’efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell’eBusiness e del commercio elettronico, nell’Unione europea.”

“(14) Occorre che il presente regolamento fissi talune condizioni in merito all’obbligo di riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica e alle modalità di notifica dei regimi di identificazione elettronica. È opportuno che tali condizioni aiutino gli Stati membri a costruire la necessaria fiducia nei rispettivi regimi di identificazione elettronica e a riconoscere reciprocamente i mezzi di identificazione elettronica che fanno parte dei regimi notificati. (…)”

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La violazione del Regolamento Europeo: il mancato “elevato livello di sicurezza”

In tale Regolamento vi è data tale definizione della PEC (servizio elettronico di recapito certificato:

36) «servizio elettronico di recapito certificato», un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati, e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, furto, danni o di modifiche non autorizzate;”

Orbene, tale Reg. UE n. 910/2014. Art. 44, co. 1, let. b), espressamente richiede per tale servizio elettronico di recapito certificato (PEC) un requisito indispensabile per l’indirizzo del soggetto mittente:

REQUISITI PER I SERVIZI ELETTRONICI DI RECAPITO QUALIFICATO (per la PEC), ART. 44:

“1. I servizi elettronici di recapito certificato qualificati soddisfano i requisiti seguenti:

a) sono forniti da uno o più prestatori di servizi fiduciari qualificati;

b) garantiscono con un elevato livello di sicurezza l’identificazione del mittente;”

Considerando tutti gli invii falsi e pericolosi indicati dal Fisco nei propri siti istituzionali (ecco alcuni esempi di tali “allarmi”, CLICCA QUI; QUI e QUI ), causati dal continuo NON utilizzo, da parte di Agenzia delle Entrate e da Agenzia delle Entrate-Riscossione, dell’indirizzo ufficiale presente nel registro IPA, concretizza una chiara NON “elevato livello di sicurezza” dell’identificazione del mittente della PEC. Vi è quindi una violazione, da parte dell’Italia di tale Regolamento Europeo n. 910/2014 (detto eIDAS).

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